Ordinanza n. 173/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
I genitori del minore hanno chiesto l’accertamento del diritto del figlio alla presa in carico, diretta o indiretta, da parte dell’ASP per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, invocando la legge n. 134/2015, nonché il risarcimento del danno derivante dalla necessità di sostenere privatamente i costi di una terapia ritenuta dovuta dal servizio sanitario. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico sull’inerenza della terapia alle condizioni cliniche del minore, sulla sua appropriatezza scientifica, sulla durata del trattamento e sul numero di ore settimanali da somministrare, anche in raffronto alle diverse terapie prescritte e praticate dall’ASP e alle vigenti Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di autismo.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito della controversia e ha disposto una CTU, nominando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile. Al consulente è stato chiesto di accertare le condizioni cliniche del minore; esaminare le evidenze scientifiche e l’appropriatezza della terapia richiesta, anche rispetto alle terapie praticate dall’ASP; verificare l’inerenza delle cure alle condizioni cliniche e alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità; determinare la durata del trattamento, le ore settimanali necessarie, il periodo del diritto alla terapia e la data di rivalutazione del monte ore. Sono stati fissati gli adempimenti, i termini per il giuramento, l’avvio delle operazioni peritali, l’eventuale nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. È stato posto a carico dei ricorrenti un anticipo di € 500,00 per le operazioni peritali. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 settembre 2026; ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo e lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio; l’art. 67 è richiamato per il giuramento, i termini e le modalità delle operazioni peritali.
ai sensi dell’art. 67, comma 3, C.P.A.
È utilizzato quale base normativa per la nomina del CTU e per la fissazione dei termini relativi alle operazioni peritali, alle osservazioni dei consulenti di parte e al deposito della relazione finale.
È richiamato per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
alla luce della L. n. 134/15
È invocata dai ricorrenti quale fondamento della pretesa alla presa in carico e alle prestazioni terapeutiche per il minore affetto da autismo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda relativa all’erogazione di una terapia sanitaria dipende dall’accertamento specialistico delle condizioni cliniche del paziente, dell’appropriatezza scientifica del trattamento e della sua concreta durata e intensità, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio prima di definire il merito.
- La CTU può essere finalizzata non soltanto a verificare l’astratta validità scientifica della terapia richiesta, ma anche a compararla con i trattamenti alternativi già prescritti o praticati dall’amministrazione sanitaria, così da consentire una valutazione concreta di appropriatezza e di inerenza alle condizioni cliniche del paziente.
- Nel contenzioso relativo a prestazioni sanitarie per persone con disturbi dello spettro autistico, le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità possono costituire un parametro tecnico-scientifico da considerare nell’accertamento giudiziale dell’inerenza e dell’appropriatezza delle cure.
Come è indicizzato
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