Cassazione Penale, Ordinanza n. 07893/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due coimputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 aprile 2024. Il primo ricorrente lamentava, da un lato, difetto di motivazione della sentenza impugnata e, dall'altro, la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. Il secondo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, chiedendo la riqualificazione del fatto da rapina a tentato furto; inoltre contestava il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. Un ulteriore motivo riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., ritenuto solo parziale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte generici/aspecifici e in parte comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il primo motivo di uno dei ricorrenti era generico perché non confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; che le doglianze sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e sulla recidiva investivano valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non illogica; che le censure dell'altro ricorrente sulla rapina impropria e sulla resistenza a pubblico ufficiale erano aspecifiche e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio; e che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. era correttamente motivato dalla parzialità del risarcimento. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare gli elementi posti a base della censura, consentendo al giudice di legittimità di individuare con precisione le doglianze e di esercitare il controllo richiesto.
Richiamato con riferimento alla contestazione del delitto di rapina, ritenuto sussistente nella forma impropria in base alla condotta violenta tenuta durante la fuga.
Richiamato con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto integrato dalla condotta pericolosa durante la fuga con l'autovettura sottratta.
L'attenuante del risarcimento del danno richiede risarcimento integrale; la congruità del ristoro è valutata dal giudice, che può disattendere dichiarazioni satisfattive della parte lesa se adeguatamente motivato.
Richiamato implicitamente in relazione alla recidiva, la cui applicazione è stata ritenuta correttamente motivata sulla base della progressione criminosa e dei precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a formule generiche o reiterative, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specificamente gli errori denunciati.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede un'esposizione analitica di tutti i criteri valutativi, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.
- La deduzione di errori nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della prova non è consentita in cassazione quando tende soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La rapina impropria può ritenersi integrata quando la violenza è posta in essere per assicurare il possesso della cosa sottratta o l'impunità durante la fuga; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone, di regola, un ristoro integrale del pregiudizio, comprensivo delle componenti patrimoniali e morali; il giudice può escluderla se il risarcimento è solo parziale, purché con motivazione adeguata.
- La recidiva può essere valorizzata quando la pluralità dei precedenti e la progressione criminosa rendano attendibile un aumento della pericolosità del reo; anche tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
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