Cassazione Penale, Sentenza n. 41752/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 22/11/2022 (provvedimento di rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p.) con cui era stato rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3/2/2021. Il reclamo originario era stato proposto da Carlo Greco, detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, contro la sanzione disciplinare dell'ammonizione inflittagli il 4/2/2019 per aver cucinato in cella al di fuori delle fasce orarie consentite. Il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme (tra cui art. 35-bis, comma 4, legge n. 354/1975) e vizio di motivazione, sostenendo inoltre carenza del presupposto per l'esercizio del potere del giudice di sorveglianza e richiamando norme processuali (art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 69, comma 6, lett. b), legge 354/1975). La difesa erariale ha invece sostenuto che la regolamentazione delle fasce orarie rientra nelle modalità di esercizio del diritto alla preparazione di cibi (art. 13 d.P.R. 230/2000), che non deve costituire disparità di trattamento tra detenuti salvo che la limitazione riguardi solo i sottoposti al 41-bis, e che il sindacato del Tribunale di sorveglianza sulla sanzione dell'ammonizione è limitato al rispetto delle norme procedurali, della competenza e della costituzione dell'organo disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità ricordando che con la precedente sentenza del 6 maggio 2022, resa in accoglimento di un ricorso del medesimo Ministero, la Corte aveva già annullato un precedente provvedimento di rigetto e aveva disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila chiedendo di verificare se, in concreto, la condotta di Greco giustificasse l'inflizione dell'ammonizione. In ragione di quel dictum rescindente, la ricostruzione in diritto proposta dal Ministero, in contrasto con quanto già stabilito dalla sentenza di annullamento, non poteva essere ulteriormente sostenuta in questa sede di rinvio. Inoltre la Corte ha precisato che dall'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali né l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento del giudice del rinvio: la Corte di cassazione, dopo annullamento con rinvio, delimita il perimetro delle questioni che possono essere nuovamente discusse. Nel caso di specie il ricorrente non poteva proporre una ricostruzione in contrasto col dictum della pronuncia rescindente.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivazione del ricorso per cassazione basata su specifici motivi di diritto; invocata dal Ministero per censurare l'ordinanza di rinvio, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile alla luce della precedente decisione di annullamento.
art. 69, comma 6, lett. b), legge n. 354/1975
Regola la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di sanzioni disciplinari; utilizzata dal Ministero per fondare il ricorso, ma il sindacato del tribunale è stato rimesso ai limiti già individuati dalla Corte nel precedente annullamento.
art. 35-bis, commi 3 e 4, legge n. 354/1975
Riguarda il regime dei detenuti sottoposti all'art. 41-bis; il Ministero ha dedotto violazione di tale disposizione, mentre la Corte ha ritenuto che la questione debba essere valutata conformemente al principio già espresso nella sentenza di annullamento, ossia evitando ingiustificate differenziazioni del regime carcerario.
Consente la previsione, nel regolamento d'istituto, di fasce orarie per la cottura dei cibi in cella come modalità di esercizio del relativo diritto; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale regolamentazione è legittima se riguarda tutti i detenuti e non solo i sottoposti al 41-bis.
Norma sul regime detentivo speciale; il diverso regime comporta esigenze di sicurezza che possono giustificare differenze di disciplina, ma non ingiustificate discriminazioni rispetto agli altri detenuti.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 e sentenza Cass. 6/5/2022
La giurisprudenza di legittimità afferma che il divieto di cottura in determinate fasce orarie è legittimo se applicato a tutti i detenuti; la sentenza del 6/5/2022 ha già annullato un precedente rigetto e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza la verifica concreta della giustificazione della sanzione nei confronti di Greco, vincolando la successiva valutazione.
Massime di principio
- Una regolamentazione d'istituto che stabilisca fasce orarie per la cottura dei cibi è lecita se incide solo sulle modalità di esercizio del diritto e si applica a tutti i detenuti; è illegittima se riguarda soltanto i sottoposti al 41-bis determinando una discriminazione ingiustificata.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio e detta un dictum, il giudice del rinvio deve attenersi alle questioni e ai limiti del rinvio: non è ammessa in quella sede una ricostruzione in contrasto col principio già enunciato dalla stessa Corte.
- Nel controllo del giudice di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari di lieve entità (es. ammonizione) il sindacato è in genere limitato alla verifica della legittimità formale, della competenza dell'organo disciplinare e della correttezza della procedura, salvo che il rinvio dalla Corte non renda necessario un esame di merito più approfondito sulla concreta rilevanza della condotta.
- Le esigenze di sicurezza legate al regime 41-bis possono giustificare misure più restrittive, ma tali misure non devono tradursi in una disparità di trattamento rispetto agli altri detenuti che risulti vessatoria o ingiustificata.
- Se un ricorrente propone argomentazioni contrarie a quanto già deciso in via rescindente dalla Corte, tali argomentazioni rischiano di essere dichiarate inammissibili per conflitto col dictum della pronuncia di annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione non comporta automaticamente condanna al pagamento delle spese processuali o di somme alla cassa delle ammende, salvo diversa statuizione.
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