Cassazione Civile, Sentenza n. 1012/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (13/12/2019 n.5075) che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2011 (importo complessivo €170.077,01) relativo a una area aziendale in parte in Segrate e in parte in Pioltello, aveva parzialmente accolto gli appelli proposti da Gruppo Messina e disposto l'annullamento dell'accertamento limitatamente all'area ricadente nel Comune di Pioltello. Il ricorso principale censura la violazione dell'art.14, comma 2, D.L. 6/12/2011 n.201 e dell'art.115 c.p.c. (art.360 c.p.c. n.3) sostenendo che, per il criterio della prevalenza territoriale, Segrate avrebbe dovuto applicare la TARSU sull'intera area; il ricorso incidentale di Gruppo Messina deduce, tra l'altro, efficacia espansiva del giudicato formato su questioni afferenti l'anno 2010 e contesta la necessità di dichiarazione/documentazione per usufruire delle esenzioni previste dal D.Lgs. 507/1993.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Motivazioni principali: (i) l'art.14, comma 2, del D.L. 201/2011 (criterio di prevalenza territoriale per la TARI) non è applicabile alla TARSU dell'anno 2011 perché la disposizione è entrata in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2013; (ii) ai sensi dell'art.62 del D.Lgs. 507/1993 (normativa vigente per la TARSU), vale il criterio della territorialità: ciascun comune è competente ad accertare e riscuotere il tributo per la porzione di area ricadente nel proprio territorio, indipendentemente dalla prevalenza di estensione complessiva; di conseguenza la sentenza d'appello ha correttamente escluso la potestà impositiva del Comune di Segrate sull'area di Pioltello; (iii) l'eccezione di efficacia espansiva del giudicato relativo al 2010 è stata ritenuta inammissibile per tardività, dovendo essere proposta nel giudizio di appello (entro la data di discussione); (iv) le esenzioni/riduzioni ex art.62 D.Lgs. 507/1993 non operano automaticamente: grava sul contribuente l'onere di indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le condizioni che giustificano l'esenzione (con idonea documentazione). Per il reciproco insuccesso delle parti le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, art.14, comma 2 (conv. L. 22 dicembre 2011 n.214)
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo
La norma stabilisce il criterio di "prevalenza territoriale" per la TARI a partire dall'istituzione del tributo (decorrenza 1.1.2013). La Corte ha escluso la sua applicabilità alla TARSU 2011 per ragioni di diritto intertemporale.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, art.62, comma 1
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ... nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa
La Corte interpreta la norma nel senso della prevalenza del criterio della territorialità: per la TARSU ogni Comune accerta e riscuote il tributo con riguardo alla porzione di area ricadente nel proprio territorio, indipendentemente dalla maggiore estensione altrove.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, art.70
Richiama l'obbligo di denuncia da parte del contribuente: la Corte conferma che le esenzioni o riduzioni vanno esercitate e documentate tramite la denuncia originaria o di variazione, secondo quanto previsto dall'art.70.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, artt.58 e 59
Norme sul servizio e sull'ambito territoriale di istituzione del servizio ricollegate al profilo dell'attivazione del servizio comunale di raccolta; utilizzate per sostenere la qualificazione territoriale del presupposto impositivo.
Codice di procedura civile, art.115
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la censura denunciava violazione dell'art.115 in tema di motivazione delle decisioni di merito.
Codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.3
Fondamento giuridico della censura per motivi di cassazione relativi a violazione di norme e a vizio di motivazione; utilizzato come riferimento procedurale per i motivi di impugnazione.
Costituzione, art.97
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai principi di buona amministrazione e imparzialità nell'applicazione delle norme tributarie, senza però condurre a favore dell'istante.
D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, art.21
Richiamato nel mezzo incidentale in tema di gestione dei rifiuti; la Corte non ha ritenuto modificasse l'onere di denuncia richiesto per l'esenzione TARSU.
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo secondo la disposizione.
Massime di principio
- Per tributi locali antecedenti alla riforma TARI (es. TARSU), vale il criterio della territorialità: ciascun Comune accerta e tassa la porzione di superficie che insiste nel proprio territorio, anche se l'immobile o complesso ha prevalente estensione in altro Comune.
- Le novità legislative (es. art.14 D.L.201/2011 sulla prevalenza territoriale) non si applicano retroattivamente: va verificata la decorrenza normativa prima di invocare criteri introdotti successivamente al periodo d'imposta contestato.
- Le esenzioni o riduzioni previste dall'art.62 D.Lgs. 507/1993 non operano automaticamente: gravano sul contribuente l'onere di indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le condizioni che giustificano l'esenzione e di produrre idonea documentazione.
- L'efficacia espansiva del giudicato esterno in materia tributaria è possibile solo con riguardo a elementi durevoli o tendenzialmente permanenti; inoltre l'eccezione di giudicato deve essere tempestivamente sollevata nel grado di merito (entro la data di discussione) o, se il giudicato si forma successivamente, può essere riferita anche in sede di impugnazione successiva nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
- In contestazioni tra comuni adiacenti su porzioni di area, l'accertamento deve essere fatto riferendosi alla porzione territoriale effettiva: l'argomento della "prevalenza" della superficie complessiva non prevale se la normativa vigente al periodo impugnato prevede la tassazione per porzione territoriale.
- Se entrambe le parti ottengono esiti parziali e reciproci insuccessi nelle impugnazioni, è possibile la compensazione delle spese processuali; prevedere sempre la tempestiva produzione probatoria e la formale denuncia per le esenzioni richiede una strategia probatoria preventiva.
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