Cassazione Penale, Sentenza n. 44129/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/01/2023 che ha rigettato la richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, affidamento terapeutico-riabilitativo ex art.94 d.P.R. 9/10/1990, n.309) e ha revocato l'ammissione provvisoria all'affidamento terapeutico. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver valutato adeguatamente gli elementi positivi emersi (inserimento lavorativo, sostegno familiare, evoluzione della personalità) nonché i progressi terapeutici; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata e specifica motivazione in ordine al rigetto, in via subordinata, della richiesta di espiazione della pena residua in regime di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso ritenendo legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza, fondata sul curriculum criminale del condannato, sulle ricadute nel consumo di cocaina (più positività ai controlli e un mancato controllo) e sull'assenza di prospettive stabili di inserimento lavorativo, elementi che giustificano una prognosi negativa circa l'efficacia dell'affidamento terapeutico non residenziale. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato perché la detenzione domiciliare, regime più contenitivo rispetto all'affidamento, non sarebbe idonea a scongiurare il pericolo di recidiva. Per tale motivo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della detenzione domiciliare e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio sul punto, lasciando invece ferme le altre valutazioni.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
Disciplina l'affidamento in prova per finalità terapeutiche nei confronti di tossicodipendenti; il giudice valuta l'attitudine del programma terapeutico a conseguire il reinserimento e la sua efficacia rispetto alla pericolosità del condannato, senza essere vincolato al parere della struttura sanitaria.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa con finalità rieducativa. L'ammissione si fonda su una prognosi favorevole derivante dall'osservazione della personalità e della condotta successiva al reato; il giudice deve valutare il processo di emenda e le possibilità di prevenzione della recidiva.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (richiamato)
Fornisce limiti e condizioni per l'applicazione di misure alternative alla detenzione in funzione della pena e del titolo di reato; la Corte ne richiama l'esistenza ai fini del quadro di ammissibilità delle misure alternative.
Massime di principio
- La scelta tra misure alternative (affidamento terapeutico, affidamento in prova, detenzione domiciliare) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- I pareri e i programmi predisposti da strutture sanitarie non vincolano il giudice: questi può valutare autonomamente l'attitudine del trattamento a conseguire il reinserimento sociale.
- La presenza di positività ripetute a controlli tossicologici e la mancata osservanza delle prescrizioni sono elementi che possono giustificare il rigetto di misure alternative terapeutiche non residenziali.
- Il giudice deve considerare il curriculum criminale, l'epoca dei reati, la misura della pena residua e le concrete prospettive di inserimento lavorativo e familiare nel valutare la prognosi di rieducazione.
- Quando viene esclusa una misura meno contenitiva (es. affidamento in prova) ma si rigetta anche una misura più contenitiva e restrittiva (es. detenzione domiciliare), il giudice è tenuto a fornire specifica motivazione per spiegare perché quest'ultima non sia idonea a scongiurare il pericolo di recidiva; la carenza motivazionale su questo punto è censurabile in cassazione.
- Un quadro di adesione parziale a un programma terapeutico o progressi generici non sostituiti da prove concrete di emenda possono non essere sufficienti a fondare l'ammissione alla misura alternativa.
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