Cassazione Civile, Sentenza n. 9185/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima dell'udienza di cassazione la RICCOPLAST ha depositato atto di rinuncia al ricorso in quanto le parti avevano concordato la conciliazione. La ASCIT ha accettato la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha constatato il sussistere dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c. nulla è stato disposto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La RICCOPLAST impugnava gli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi dalla ASCIT per il periodo 2001-2004, chiedendone l'annullamento. In primo grado e in appello i giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario perché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992 e oltre anche il periodo aggiuntivo di 90 giorni per la definizione del procedimento di adesione. Avverso la sentenza della CTR la RICCOPLAST ha proposto ricorso per cassazione.
Norme richiamate
È richiamato per il termine decadenziale di 60 giorni entro il quale proporre il ricorso avverso gli atti tributari dinanzi alla Commissione tributaria; la CTR ha ritenuto il ricorso originario inammissibile perché proposto oltre tale termine e dopo il periodo di 90 giorni previsto per il procedimento di adesione.
Prevede la possibilità di rinuncia al processo; nella fattispecie la rinuncia al ricorso è stata formalmente accettata dalla controparte, consentendo l'estinzione del giudizio.
Regola le conseguenze della rinuncia e della sua accettazione; il giudice ha dichiarato estinto il processo e, richiamando l'ultimo comma, non ha disposto nulla in ordine alle spese.
Norma richiamata per autorizzare lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione e la controparte accetta la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; l'estinzione comporta che non venga deciso il merito della controversia.
- La rinuncia con accettazione delle controparte è uno strumento efficace per concludere il processo senza una pronuncia sul merito; è opportuno formalizzare per iscritto l'accettazione per soddisfare i presupposti di estinzione.
- Quando una controversia tributaria viene estinta per rinuncia, gli atti impugnati (es. avvisi di accertamento o determinazioni tariffarie) restano validi: l'estinzione non equivale ad annullamento dell'atto impugnato.
- Occorre prestare attenzione ai termini decadenziali previsti dalla normativa tributaria (es. d.lgs. n. 546/1992): ricorsi proposti oltre i termini rischiano l'inammissibilità e non possono essere recuperati, salvo altri rimedi specifici.
- Sulle spese: in caso di estinzione per rinuncia con accettazione, il giudice può non pronunciare sulle spese in base all'art. 391 c.p.c.; è quindi importante concordare la disciplina delle spese nella eventuale transazione/accordo tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9172/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9178/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9180/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9181/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9182/2022 del 22/03/2022
- Sentenza civile · 22 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 9183/2022 del 22/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →