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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9185/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima dell'udienza di cassazione la RICCOPLAST ha depositato atto di rinuncia al ricorso in quanto le parti avevano concordato la conciliazione. La ASCIT ha accettato la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Corte ha constatato il sussistere dei presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio; ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c. nulla è stato disposto sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La RICCOPLAST impugnava gli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi dalla ASCIT per il periodo 2001-2004, chiedendone l'annullamento. In primo grado e in appello i giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario perché proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992 e oltre anche il periodo aggiuntivo di 90 giorni per la definizione del procedimento di adesione. Avverso la sentenza della CTR la RICCOPLAST ha proposto ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per il termine decadenziale di 60 giorni entro il quale proporre il ricorso avverso gli atti tributari dinanzi alla Commissione tributaria; la CTR ha ritenuto il ricorso originario inammissibile perché proposto oltre tale termine e dopo il periodo di 90 giorni previsto per il procedimento di adesione.

  • art. 390 c.p.c.

    Prevede la possibilità di rinuncia al processo; nella fattispecie la rinuncia al ricorso è stata formalmente accettata dalla controparte, consentendo l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola le conseguenze della rinuncia e della sua accettazione; il giudice ha dichiarato estinto il processo e, richiamando l'ultimo comma, non ha disposto nulla in ordine alle spese.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per autorizzare lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione e la controparte accetta la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., il giudice dichiara estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; l'estinzione comporta che non venga deciso il merito della controversia.
  • La rinuncia con accettazione delle controparte è uno strumento efficace per concludere il processo senza una pronuncia sul merito; è opportuno formalizzare per iscritto l'accettazione per soddisfare i presupposti di estinzione.
  • Quando una controversia tributaria viene estinta per rinuncia, gli atti impugnati (es. avvisi di accertamento o determinazioni tariffarie) restano validi: l'estinzione non equivale ad annullamento dell'atto impugnato.
  • Occorre prestare attenzione ai termini decadenziali previsti dalla normativa tributaria (es. d.lgs. n. 546/1992): ricorsi proposti oltre i termini rischiano l'inammissibilità e non possono essere recuperati, salvo altri rimedi specifici.
  • Sulle spese: in caso di estinzione per rinuncia con accettazione, il giudice può non pronunciare sulle spese in base all'art. 391 c.p.c.; è quindi importante concordare la disciplina delle spese nella eventuale transazione/accordo tra le parti.

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