Cassazione Penale, Sentenza n. 29549/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva riformato la decisione di primo grado qualificando il fatto non più come resistenza a pubblico ufficiale, ma come minaccia aggravata, con applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. equivalente all'aggravante del comma 2 dell'art. 612 c.p. e rideterminazione della pena in 500 euro di multa. Il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il nesso funzionale e teleologico tra la condotta violenta dell'imputato e l'atto d'ufficio in corso, consistente nel trasferimento di altri detenuti nella area socialità. Secondo il ricorso, il lancio di uno sgabello verso gli agenti penitenziari costituiva reazione all'atto d'ufficio e mirava a ostacolarlo, turbarlo o comprometterlo, integrando quindi il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a una rilettura del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte di appello, seppur sintetica, era congrua e giuridicamente corretta nel ritenere la condotta non finalizzata a costringere o opporsi a un atto d'ufficio, ma soltanto espressiva di disappunto in forma volgare e genericamente minacciosa. Poiché l'inammissibilità non consente un valido rapporto di impugnazione, la Corte non ha potuto rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, richiesta dalla difesa.
Norme richiamate
la Corte d'appello aveva riqualificato il fatto come minaccia aggravata; la Cassazione ha ritenuto corretta l'esclusione della resistenza a pubblico ufficiale perché la condotta era solo minacciosa e non diretta a opporsi a un atto d'ufficio
fattispecie originariamente contestata e poi esclusa dalla Corte d'appello in favore della minaccia aggravata
riconosciuta attenuante già in appello, ritenuta equivalente all'aggravante del comma 2 dell'art. 612 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione
non applicabile dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata
indicato nel testo come reato originariamente contestato di resistenza a pubblico ufficiale, poi riqualificato
aggravante richiamata in relazione alla minaccia
richiamato nel testo della riqualificazione operata in appello
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; sono ammissibili solo censure che evidenzino mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- La configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta sia funzionalmente e teleologicamente diretta a costringere, impedire o comunque opporsi a un atto d'ufficio in corso; se la condotta esprime soltanto disappunto o una generica minaccia, senza incidenza sull'atto amministrativo, la riqualificazione in minaccia può essere corretta.
- La deduzione di un vizio motivazionale che, in sostanza, mira a contestare il significato delle prove è inammissibile in cassazione quando si traduce in una rivalutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
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