Cassazione Penale, Sentenza n. 26345/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda due imputate condannate per indebito utilizzo di carta bancomat aggravato e ricettazione aggravata, in concorso tra loro. In appello, nel regime cartolare emergenziale ex art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, le difese avevano depositato proposte di concordato sui motivi con rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio; il pubblico ministero aveva aderito. La Corte d'appello, tuttavia, ha rigettato il concordato ritenendo la pena incongrua e, senza disporre rinvio per consentire una nuova proposta o per consentire conclusioni nel merito, ha deciso nel merito revocando la sospensione condizionale e confermando la condanna. Le ricorrenti denunciano nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che, rigettato il concordato nel rito cartolare emergenziale, il giudice avrebbe dovuto rinviare l'udienza per consentire la riformulazione dell'accordo; invocano l'interpretazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p. come applicabile in via estensiva o analogica anche al rito cartolare emergenziale, oltre agli artt. 178, 180, 598-bis e 599-bis c.p.p., art. 11 disp. prel. e artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritiene fondata la dedotta nullità a regime intermedio e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso. La ratio è che, nel giudizio di appello trattato in forma cartolare emergenziale, il rigetto della richiesta di concordato presentata dalle appellanti senza conclusioni subordinate nel merito imponeva il rinvio per consentire una nuova proposta; la decisione senza rinvio ha precluso il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato quale norma sulla nullità di ordine generale, in rapporto alla dedotta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato quale base della nullità a regime intermedio per violazione del diritto di partecipazione e difesa
indicato come disciplina della nullità deducibile nel giudizio di cassazione quando il fatto causativo ha impedito di eccepirla prima
evocato come modello procedurale del rito cartolare e come riferimento testuale del rinvio contenuto nell'art. 599-bis, comma 3, ante riforma
interpretato in senso adeguatore: nel regime applicabile ratione temporis, il rigetto del concordato impone il rinvio per consentire all'imputato di riformulare l'accordo e, se del caso, articolare difese nel merito
richiamato dalle ricorrenti per sostenere la possibilità di interpretazione estensiva o analogica
disciplina emergenziale del giudizio di appello a trattazione scritta, nel cui ambito è maturata la nullità per mancato rinvio dopo il rigetto del concordato
richiamato nel decreto di citazione come disciplina applicabile alle impugnazioni proposte entro il termine indicato
art. 24 Cost.
evocato a sostegno della violazione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
evocato a sostegno della violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. f), n. 2
citato come intervento successivo che ha espressamente disciplinato l'ipotesi del mancato accoglimento del concordato sui motivi di appello
art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
richiamato per delimitare temporalmente l'applicabilità della disciplina emergenziale del giudizio di appello
Massime di principio
- Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare emergenziale, se l'imputato presenta una richiesta di concordato sui motivi e non formula conclusioni subordinate nel merito, il rigetto della richiesta senza rinvio per una nuova proposta determina nullità a regime intermedio per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La disciplina dell'art. 599-bis c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma, va interpretata in modo adeguatore anche rispetto alla trattazione scritta emergenziale, perché la parte che abbia confidato nell'accoglimento del concordato deve poter riformulare l'accordo dopo il rigetto e, in mancanza, deve essere riattivato il contraddittorio.
- La nullità così determinata è deducibile per la prima volta in cassazione quando il fatto generatore della nullità abbia impedito alla parte di eccepirla prima della decisione impugnata.
- Nel sistema antecedente alla disciplina espressamente introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice d'appello non può pronunciare la decisione di merito immediatamente dopo il rigetto del concordato cartolare, se ciò impedisce alla difesa di interloquire utilmente sul merito o di riproporre l'accordo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →