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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26345/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza riguarda due imputate condannate per indebito utilizzo di carta bancomat aggravato e ricettazione aggravata, in concorso tra loro. In appello, nel regime cartolare emergenziale ex art. 23-bis del d.l. n. 137/2020, le difese avevano depositato proposte di concordato sui motivi con rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio; il pubblico ministero aveva aderito. La Corte d'appello, tuttavia, ha rigettato il concordato ritenendo la pena incongrua e, senza disporre rinvio per consentire una nuova proposta o per consentire conclusioni nel merito, ha deciso nel merito revocando la sospensione condizionale e confermando la condanna. Le ricorrenti denunciano nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che, rigettato il concordato nel rito cartolare emergenziale, il giudice avrebbe dovuto rinviare l'udienza per consentire la riformulazione dell'accordo; invocano l'interpretazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p. come applicabile in via estensiva o analogica anche al rito cartolare emergenziale, oltre agli artt. 178, 180, 598-bis e 599-bis c.p.p., art. 11 disp. prel. e artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, ritiene fondata la dedotta nullità a regime intermedio e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso. La ratio è che, nel giudizio di appello trattato in forma cartolare emergenziale, il rigetto della richiesta di concordato presentata dalle appellanti senza conclusioni subordinate nel merito imponeva il rinvio per consentire una nuova proposta; la decisione senza rinvio ha precluso il contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare emergenziale, se l'imputato presenta una richiesta di concordato sui motivi e non formula conclusioni subordinate nel merito, il rigetto della richiesta senza rinvio per una nuova proposta determina nullità a regime intermedio per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La disciplina dell'art. 599-bis c.p.p., nella versione applicabile prima della riforma, va interpretata in modo adeguatore anche rispetto alla trattazione scritta emergenziale, perché la parte che abbia confidato nell'accoglimento del concordato deve poter riformulare l'accordo dopo il rigetto e, in mancanza, deve essere riattivato il contraddittorio.
  • La nullità così determinata è deducibile per la prima volta in cassazione quando il fatto generatore della nullità abbia impedito alla parte di eccepirla prima della decisione impugnata.
  • Nel sistema antecedente alla disciplina espressamente introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice d'appello non può pronunciare la decisione di merito immediatamente dopo il rigetto del concordato cartolare, se ciò impedisce alla difesa di interloquire utilmente sul merito o di riproporre l'accordo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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