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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8146/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile, nella qualità di amministratore della GAM Costruzioni s.r.l. (fallita), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di cassa pari a €29.421,27), bancarotta fraudolenta documentale (per la mancata consegna e la sottrazione delle schede contabili relative agli anni 2010-2012 e per la tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio) e bancarotta preferenziale (cessione di quattro villette a società riconducibile allo stesso Lombardo alterando la par condicio creditorum). Il ricorso in Cassazione articola due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale anziché semplice, deducendo che mancata consegna delle scritture integrerebbe solo la forma semplice; (2) censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i precedenti usati per escluderle sono o troppo remoti o estinti (patteggiamenti estinti per decorso del quinquennio) e quindi non valutabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato le conclusioni della Corte d'appello. Sul piano sostanziale ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale, richiamando i requisiti distintivi rispetto alla bancarotta semplice: non solo l'oggetto materiale più ampio (tutta la documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale), ma anche il requisito dell'impossibilità di ricostruzione come evento e la necessità del dolo (consapevolezza dell'irregolare tenuta e della conseguente impossibilità di ricostruzione). La Corte ha ritenuto provato il dolo sulla base dell'omessa consegna delle schede contabili nonostante fossero disponibili, delle condotte distrattive accertate e della dichiarata intenzione di presentare bilanci riallineati per ottenere finanziamenti. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato che i precedenti penali (anche se risalenti o estinti per effetto del rito) possono giustificare il diniego delle attenuanti quando i giudici di merito li valutano come indici della capacità a delinquere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare

    La bancarotta documentale fraudolenta richiede, oltre all'irregolare tenuta o alla distruzione/occultamento della documentazione utile, l'evento dell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti e il dolo dell'agente che comprenda la consapevolezza di tale impossibilità (anche in termini di eventualità).

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali e giudiziari possono essere valutati come indici della capacità a delinquere; la sentenza di applicazione della pena è equiparata alla sentenza di condanna e dunque rilevabile.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione alla qualificazione delle condotte pregresse del ricorrente; la Corte ritiene che condotte qualificate ai sensi di questa norma possano contribuire alla valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 445 cod. proc. pen., comma 2

    L'estinzione del reato per effetto del rito non cancella il fatto storico: l'evento fattuale può essere comunque considerato dai giudici nel giudizio sull'esclusione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La distinzione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta dipende non solo dalla tipologia di documenti ma anche dall'evento (impossibilità di ricostruzione) e dall'elemento soggettivo: il dolo deve comprendere la consapevolezza dell'irregolare tenuta e della conseguente impossibilità di ricostruzione.
  • L'omessa consegna o la sottrazione di documenti contabili, se determina oggettivamente l'impossibilità di ricostruire la contabilità e si inserisce in un quadro di condotte distrattive o di intenzione di ingenerare apparente solvibilità, può giustificare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale.
  • Ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali e giudiziari (anche se remoti o estinti per effetto di riti alternativi) possono essere considerati dai giudici di merito come indici della capacità a delinquere e dunque legittimamente determinare il diniego delle attenuanti.
  • Contestare la diversa valutazione probatoria del giudice del merito in Cassazione richiede profili di illogicità manifesta o violazione di legge: la mera divergenza di apprezzamento degli elementi di fatto non è sufficiente per ottenere accoglimento.

Testo integrale

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