Cassazione Civile, Ordinanza n. 19271/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Lercara Friddi. Il Tribunale di Termini Imerese, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'incompetenza per valore del Giudice di pace, ha disposto la riassunzione davanti al Tribunale e ha revocato il decreto ingiuntivo, con condanna alle spese. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro tale ordinanza/sentenza, mentre le controparti hanno resistito con separati controricorsi. La Corte rileva d'ufficio che l'impugnazione proposta era inammissibile perché la decisione impugnata riguardava soltanto la competenza e le spese, sicché il mezzo corretto era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Non è stata possibile la conversione del ricorso in istanza di regolamento perché la notificazione è avvenuta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., decorrente dal deposito della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario per cassazione, affermando che la pronuncia del tribunale, decidendo sulla sola competenza e sulle spese, andava impugnata esclusivamente con regolamento necessario di competenza. Ha escluso la conversione del ricorso in regolamento perché il termine perentorio di 30 giorni era già spirato al momento della notifica. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore delle controparti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza è il mezzo esclusivo di impugnazione delle pronunce che decidono soltanto sulla competenza, anche se rese in grado di appello.
La conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza è possibile solo se l'atto sia proposto nel termine perentorio di 30 giorni previsto per il regolamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito nel testo unico sulle spese di giustizia il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le sentenze che decidono esclusivamente sulla competenza, anche se adottano statuizioni consequenziali sulle spese o incidono su provvedimenti monitori, devono essere impugnate con il regolamento necessario di competenza e non con ricorso ordinario per cassazione.
- La qualificazione del provvedimento come decisione sulla sola competenza non viene meno per il fatto che il giudice abbia anche revocato il decreto ingiuntivo o statuito sulle spese, trattandosi di statuizioni conseguenti e incidentali rispetto alla questione di competenza.
- Il ricorso per cassazione proposto in luogo del regolamento di competenza è inammissibile; la conversione è possibile solo se l'atto presenti i requisiti sostanziali e formali del regolamento e sia stato notificato nel termine perentorio previsto dall'art. 47 c.p.c.
- Il rispetto del termine perentorio per il regolamento di competenza è condizione imprescindibile per la conversione dell'impugnazione erroneamente proposta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti normativi, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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