Cassazione Penale, Sentenza n. 33233/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Affinita ha impugnato per vizio di motivazione: sostiene che le videoriprese non mostrano il lancio della sigaretta accesa dal finestrino anteriore destro e che la Corte di appello ha erroneamente escluso le attenuanti generiche sulla sola base dell'assenza di indizi di resipiscenza. Vaiuso contesta di essere stato ritenuto istigatore/concorrente: afferma che i contatti e gli spostamenti non dimostrano un contributo causale alla commissione dell'incendio, che non era presente nell'auto ripresa, che non si è mosso da casa il giorno del fatto e che le intercettazioni non provano istigazione; inoltre impugna il diniego delle attenuanti generiche ritenendo il suo apporto marginale ed esauritosi prima della consumazione del reato.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Angelo Affinita ritenendolo fondato su censure manifestamente infondate rispetto a un compendio probatorio ampiamente motivato; ad Affinita è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 e le spese del procedimento. Il ricorso di Angelo Vaiuso è stato rigettato: la Corte ha confermato la qualificazione di concorrente (almeno morale) nell'incendio, valorizzando la concatenazione di contatti telefonici, spostamenti, la presenza dell'auto di Affinita presso l'abitazione di Vaiuso e le conversazioni successive che delineano accordi e tentativi di rendere dichiarazioni mendaci; è stato inoltre rigettato il motivo relativo alle attenuanti generiche, anche in considerazione di pregresse condanne e della recidiva specifica infraquinquennale, e Vaiuso è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 56 e 423-bis cod. pen.
Norme che qualificano il reato contestato (concorso di persone e incendio boschivo); la sentenza conferma la qualificazione del fatto e l'imputazione originaria.
Regola i criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha esercitato la propria discrezionalità motivando il prevalere della gravità della condotta e dell'assenza di resipiscenza.
Richiamata nella giurisprudenza citata per spiegare che il giudice può limitarsi ad indicare l'elemento ritenuto prevalente ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche.
Regola la valutazione degli elementi indiziari e la necessità di concordanza; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, correttamente esaminate nel loro insieme, integrino indizi concordanti validi ai fini della responsabilità.
Dispositivo invocato per l'addebito delle spese processuali e per l'onere del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che ha permesso la trattazione scritta del giudizio; citata a rito senza incidenza sul merito delle censure.
Sent. Corte Cost. n. 186/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Richiamata per stabilire l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e per giustificare la sanzione pecuniaria commisurata all'inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e delle prove documentali è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- Un singolo elemento di ripresa video contrario non necessariamente scalfisce un compendio probatorio se la decisione di merito valuta il dato nel contesto complessivo e dà adeguata motivazione.
- Per distinguere tra mera connivenza non punibile e concorso (anche morale/istigazione) è necessario dimostrare un contributo positivo, che può emergere da contatti, spostamenti coordinati e comportamenti volti a favorire o a concordare versioni mendaci.
- Sulla concessione delle attenuanti generiche il giudice del merito ha ampia discrezionalità: è sufficiente che indichi l'elemento ritenuto prevalente ai fini dell'esclusione o del riconoscimento.
- Gli elementi indiziari devono soddisfare i requisiti di concordanza e serietà logica ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; l'insieme degli indizi può portare alla responsabilità anche in assenza di riscontri diretti se la catena argomentativa è coerente.
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