Cassazione Penale, Sentenza n. 1353/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta dall'imputato Esposito nei confronti del G.i.p. Perella, per presunta incompatibilità dovuta al fatto che il medesimo magistrato aveva precedentemente giudicato e condannato Esposito per trasporto di stupefacenti (fatto del 14/02/2015). Il ricorrente deduceva la comunanza delle fonti probatorie tra i due procedimenti (quello precedente sulla detenzione/trasporto e l'attuale per associazione e art. 74 DPR 309/1990), lamentava che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto mancanti i documenti a fondamento dell'istanza (sostenendo che tali atti erano stati invece allegati a un'istanza analoga depositata per altro imputato, Giuseppe Bonaparte) e contestava la valutazione circa la non rilevanza dell'astensione ex art. 36 c.1 lett. h). Il ricorso di cassazione deduceva violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. e invocava, ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e), la correzione della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano formale ha ritenuto decisivo il mancato rispetto delle forme prescritte per la dichiarazione di ricusazione: l'istanza depositata non era corredata della documentazione necessaria richiesta dall'art. 41 c.1 e dall'art. 38 c.3 cod. proc. pen., e tale omissione è sanzionata con l'inammissibilità; la Corte d'appello non poteva acquisire d'ufficio i documenti prima di aver previamente dichiarato ammissibile l'istanza. Non rileva che gli stessi atti fossero allegati a un'istanza presentata da altro soggetto. Anche sul merito, qualora si fosse esaminata la questione, la ricusazione sarebbe comunque infondata: la precedente partecipazione del giudice a processo relativo al trasporto di droga (reato storicamente diverso) non determina automaticamente incompatibilità rispetto al nuovo procedimento per associazione e art. 74 DPR 309/1990, poiché i reati mantengono autonomia fattuale e giuridica e la stessa fonte probatoria può assumere valore diverso nei due processi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
L'art. 41 comma 1 impone, a pena di inammissibilità, l'allegazione dei documenti a sostegno dell'istanza di ricusazione; il comma 3 consente acquisizioni d'ufficio ma solo dopo che la corte abbia dichiarato ammissibile l'istanza e ne abbia esaminato il merito.
Stabilisce modalità e termini formali per la presentazione dell'istanza di ricusazione; il mancato rispetto delle forme previste comporta inammissibilità.
Disciplina le ipotesi di ricusazione. La Corte ha ribadito che la partecipazione precedente del giudice a un processo contro lo stesso imputato per fatto diverso non costituisce automaticamente causa di ricusazione, anche se vi sia comunanza di fonti probatorie.
L'istanza di astensione per precedenti attività giudiziarie del magistrato non equivale automaticamente a causa di ricusazione; le ragioni di convenienza devono essere specificamente dimostrate e non si possono estendere in modo generico.
Riguarda i delitti di cui al testo unico sulle sostanze stupefacenti; la Corte distingue la fattispecie di violazione dell'art. 73 dalla fattispecie associativa di cui all'art. 74, sottolineandone l'autonomia.
Fatta salva l'autonomia del reato associativo rispetto ai singoli delitti di spaccio/trasporto: la concreta esistenza di associazione non presuppone automaticamente la coincidenza fattuale con il reato precedentemente giudicato.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e altre doglianze indicate).
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile senza assenza di colpa; applicata dalla Corte nella specie.
Sentenza Corte Cost. n. 283/2000
La Corte di Cassazione richiama la giurisprudenza che ha interpretato la parziale dichiarazione di illegittimità ma conclude che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la situazione dedotta dal ricorrente non integra i profili di incompatibilità richiamati dalla pronuncia costituzionale.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 5 n. 49466/2019; Sez. 6 n. 4856/2014; Sez. 5 n. 27977/2021; Sez. 1 n. 7890/2015; Sez. 6 n. 2949/2009; Sez. 5 n. 15201/2016; Sez. 5 n. 21146/2019
Consolidato orientamento secondo cui l'assenza di allegazione documentale comporta inammissibilità dell'istanza di ricusazione; la corte non può acquisire d'ufficio documenti prima di dichiarare ammissibile l'istanza; la precedente decisione del giudice su fatto diverso non determina automaticamente vizio di imparzialità.
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione deve essere depositata rispettando rigorosamente le forme e corredandola dei documenti a supporto: la mancata allegazione comporta inammissibilità e non può essere sanata dalla corte acquisendo d'ufficio prima della declaratoria di ammissibilità.
- Documenti allegati a una ricusazione proposta da un altro soggetto non soddisfano il requisito di allegazione per la propria istanza: ogni istanza va valutata e documentata singolarmente.
- La semplice comunanza di fonti probatorie tra due procedimenti diversi non basta, di per sé, a fondare la ricusazione: occorre dimostrare che la precedente partecipazione del giudice abbia determinato una compromissione effettiva dell'imparzialità rispetto al fatto storico identico.
- Il reato associativo (art. 74 DPR 309/1990) conserva autonomia fattuale e giuridica rispetto a singoli reati di trasporto o detenzione (art. 73), pertanto la precedente condanna per trasporto non implica automaticamente incompatibilità del giudice nel processo per associazione.
- Chi propone ricusazione deve specificare espressamente e documentalmente i punti di contatto tra i procedimenti (es. dichiarare formalmente che gli atti sono comuni) per evitare l'inammissibilità per genericità o carenza probatoria.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria; è quindi importante valutare la fondatezza e la completezza formale dell'istanza prima del deposito.
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