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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06125/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di beni rese a favore di un'altra società. Quest'ultima proponeva opposizione, sostenendo che il rapporto non fosse un ordinario credito commerciale, ma avesse natura di finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c., in ragione del rapporto partecipativo tra le due società e della difficile situazione economica della debitrice; da ciò faceva discendere l'incompetenza per materia del Tribunale adito e la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. In via riconvenzionale chiedeva inoltre il risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali asseritamente causati dalla socia, oltre alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato la propria incompetenza per materia su tutte le domande, ritenendo che la qualificazione del credito e la vicenda dei bilanci della società opponente imponessero la cognizione della sezione specializzata. La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: (1) che la competenza doveva essere valutata sulla sola domanda monitoria, senza considerare le difese dell'opponente; (2) che la qualificazione del credito non poteva dipendere unilateralmente dall'appostazione in bilancio in assenza di un accordo novativo; (3) che la domanda riconvenzionale doveva essere separatamente trattata e attribuita alla sezione specializzata, senza poter essere assorbita dalla decisione sulla domanda principale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia e ha dichiarato che la domanda principale proposta in via monitoria resta di competenza del Tribunale di Reggio Emilia, mentre la sola domanda riconvenzionale risarcitoria è di competenza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di imprese. La Corte ha quindi affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza sul credito azionato si determina in base alla domanda monitoria originaria e non può essere modificata dalle contestazioni dell'opponente; viceversa, una domanda riconvenzionale avente ad oggetto rapporti societari e attribuita alla sezione specializzata deve essere separata e rimessa al giudice competente, poiché la competenza funzionale del giudizio di opposizione non comporta attrazione della riconvenzionale nella causa principale. Le spese sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato come norma evocata dall'opponente per sostenere la postergazione dei finanziamenti dei soci e la non esigibilità del credito; la Corte non ne applica il contenuto al merito, ma rileva che la sua deduzione non incide sulla qualificazione della domanda monitoria ai fini della competenza.

  • art. 10, comma 1, c.p.c.

    La competenza va valutata in base al tenore della domanda e ai fatti costitutivi allegati, senza considerare le contestazioni della controparte.

  • art. 649 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, come atto incidentale rispetto alla vicenda monitoria.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Menziomato come disciplina dei termini concessi nel giudizio di merito dopo la costituzione.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato quale modalità di decisione del Tribunale di Reggio Emilia.

  • art. 633 c.p.c.

    Norma del procedimento monitorio in cui è stata proposta la domanda principale di pagamento.

  • art. 645 c.p.c.

    La competenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ancorata al giudice che ha emesso il decreto.

  • art. 50 c.p.c.

    In caso di declaratoria di incompetenza, la riassunzione opera rispetto al giudizio di cognizione sul merito e non al solo giudizio di opposizione.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è il rimedio necessario contro le decisioni che definiscono esclusivamente la competenza.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003

    Individua le controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa; la Corte interpreta estensivamente la formula 'rapporti societari' ma solo quando la controversia investa direttamente tali rapporti.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003

    La connessione non sposta la competenza della sezione specializzata nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando opera la competenza funzionale inderogabile del giudice monitorio.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocato dall'opponente a fondamento della richiesta di responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave della controparte.

Massime di principio

  • La competenza per materia si determina, anche nei procedimenti monitori e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, sulla base della domanda come originariamente proposta e dei fatti costitutivi allegati, senza che rilevino le contestazioni o la diversa ricostruzione prospettata dal convenuto-opponente.
  • Nelle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, la nozione di 'rapporti societari' va letta in senso ampio, ma la competenza sussiste solo quando il petitum sostanziale investa direttamente una posizione giuridica inerente alla vita sociale o ai rapporti tra socio e società.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale e inderogabile del giudice monitorio impedisce che la connessione attragga alla causa principale una domanda riconvenzionale riservata alla sezione specializzata; in tal caso il giudice deve separare le cause e rimettere la riconvenzionale al giudice competente.
  • L'assorbimento della domanda o della questione riconvenzionale è illegittimo quando essa non sia espressamente o logicamente condizionata dalla decisione sulla domanda principale: la sua competenza va comunque esaminata e decisa autonomamente.
  • L'annotazione contabile o bilancistica non basta, da sola, a mutare la natura di un credito dedotto come corrispettivo di fornitura in credito societario postergato, se manca un allegato accordo novativo o un diverso titolo negoziale risultante dalla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImprenditoriObbligazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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