Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7801/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva disposto il dissequestro dell'autovettura Nissan Micra e aveva rigettato la richiesta di dissequestro - in relazione al conto corrente bancario intestato alla ricorrente - connesso al procedimento nei confronti di Razionale Saverio per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321 commi 1 e 2 c.p.p. e all'art. 240-bis c.p. sostenendo la carenza dei presupposti della misura disposta ai fini di confisca e contestando la ritenuta disponibilità delle somme sul conto da parte di Razionale Saverio, in quanto sul conto venivano accreditati redditi autonomi di lavoro della ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza formulata, sebbene in termini di violazione di legge, attengesse in realtà alla logicità e alla concretezza della motivazione del provvedimento, censure non sempre ammissibili in cassazione se non quando la motivazione sia radicalmente carente od inesistente. La Corte ha giudicato adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva richiamato specifiche anomalie nelle operazioni del conto corrente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per la responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    La norma è richiamata nel contesto dei rimedi esperibili contro provvedimenti cautelari; la Corte evidenzia che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge.

  • art. 321 c.p.p., commi 1 e 2

    Riferimento alle norme sul sequestro preventivo/probatorio; la Corte ricorda che l'impugnazione in cassazione richiede censure di violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere la motivazione del provvedimento del tutto inidonea.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma connessa alla disciplina della confisca per sproporzione; la ricorrente invocava la sua applicazione per contestare la carenza dei presupposti della misura, ma la Corte ha ritenuto la censura più attinente alla valutazione di fatto e della motivazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; è la fattispecie sostanziale a cui il sequestro risultava collegato nel procedimento principale contro Razionale Saverio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di recidiva o di colpa nella proposizione di atti processuali infondati; applicata dalla Corte per sanzionare la proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge; censure che riguardano la mera verifica dei fatti o la valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili salvo che emergano vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Per contestare il sequestro di somme su conto corrente occorre dimostrare in modo concreto e specifico che i fondi non sono riconducibili alla persona indagata o che la disponibilità è soltanto apparente; semplici affermazioni generiche sull'esistenza di redditi personali non bastano se il provvedimento ha motivato anomalie puntuali nelle operazioni.
  • La Corte valuta la qualità della motivazione del giudice di merito: se questa richiama operazioni anomale e spiega il nesso con il reato contestato, la censura del privato rischia di essere definita come impugnazione di merito e quindi inammissibile.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su censure meramente ricognitive può comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), per cui il ricorso deve essere attentamente valutato dal difensore prima della sua presentazione.
  • Nei casi di conti intestati a terzi, la difesa deve fornire elementi probatori diretti o circostanze precise che giustifichino la riconducibilità dei fondi alla persona che ne è intestataria, o comunque rendere implausibile la disponibilità dell'indagato; in assenza di tali elementi il giudice può legittimamente ritenere la sussistenza dei presupposti per il sequestro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.