Cassazione Civile, Ordinanza n. 19331/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di ripetizione di indebito proposta da una società operante nella logistica, poi incorporata da altra società, contro una società consortile affidataria di servizi logistici. L’attrice deduceva che un contributo mensile pari al 6,19% del fatturato, versato in base a una scrittura privata del 6 aprile 2020 come oneri e contributi consortili, non fosse più dovuto almeno dal gennaio 2021, essendo cessati i servizi di ribalta e movimentazione e, poco dopo, anche gli altri servizi di logistica per cui erano stati stipulati gli appalti. Chiedeva quindi la restituzione delle somme già versate e l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento per il periodo successivo al gennaio 2021. La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Pescara sia per il foro del luogo di adempimento, sia per una clausola contrattuale di foro esclusivo a favore di Pescara. Il Tribunale di Velletri accoglieva l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza. La società ricorrente proponeva regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, la tardività e l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale: la convenuta avrebbe dovuto contestare in comparsa di risposta tutti i possibili criteri di collegamento ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando per ciascuno il giudice competente, cosa che non aveva fatto, né aveva specificamente dedotto l’assenza di sede secondaria o rappresentante nel circondario del giudice adito; inoltre l’eccezione sul foro esclusivo era stata formulata solo in una memoria successiva, quindi tardivamente. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulla competenza territoriale e la nullità/inefficacia della clausola di foro esclusivo, assumendo che essa non fosse applicabile alla fattispecie o fosse comunque nulla per difetto di forma.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento e lo ha accolto. Ha osservato che la convenuta, nella comparsa di risposta, aveva eccepito l’incompetenza solo con riferimento al foro del luogo di adempimento dell’obbligazione che si assumeva indebita, ma senza contestare in modo specifico anche il criterio relativo al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., e senza dedurre l’inesistenza di una sede secondaria o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del giudice adito. Ha inoltre rilevato che la deduzione del foro convenzionale esclusivo di Pescara era stata proposta solo nella memoria ex art. 171-ter c.p.c., quindi tardivamente, e che tale eccezione non poteva essere sanata da un rilievo ufficioso del giudice oltre il termine previsto dall’art. 38 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024 applicabile al giudizio. Ne ha concluso che l’eccezione di incompetenza era incompleta e, per la parte tardiva, inammissibile; pertanto la competenza territoriale del Tribunale di Velletri si era radicata. La Corte ha quindi dichiarato competente il Tribunale di Velletri e ha posto le spese del giudizio di regolamento a carico della controricorrente.
Norme richiamate
richiamato quale criterio generale di collegamento territoriale da contestare specificamente quando si eccepisce l'incompetenza per territorio
per le persone giuridiche l'eccezione deve contestare anche la mancanza nel circondario del giudice adito di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio
nell'azione di ripetizione di indebito vanno considerati i fori concorrenti dell'insorgenza dell'obbligazione e dell'adempimento dell'obbligazione dedotta come indebita, non della sola obbligazione restitutoria
il foro convenzionale esclusivo integra competenza derogata, non inderogabile; se non tempestivamente eccepito, non può essere rilevato d'ufficio
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla competenza, senza specifica autonoma ratio decisa ricavabile dal testo
l'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta a decadenza se non proposta tempestivamente e in modo completo; il rilievo officioso deve avvenire nei termini processuali previsti
richiamato per affermare la necessità di proporre l'eccezione di incompetenza nella comparsa di risposta, a pena di decadenza
nel regime applicabile, il giudice deve rilevare d'ufficio l'incompetenza entro il decreto reso all'esito delle verifiche preliminari
le memorie integrative non possono introdurre nuove eccezioni di incompetenza, ma solo precisare quelle già tempestivamente formulate
le spese del regolamento seguono la soccombenza
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 1, lett. a)
ha modificato l'art. 38 c.p.c. prevedendo il rilievo d'ufficio dell'incompetenza nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 7, comma 1
ha reso applicabili le nuove disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023
richiamato ai fini dell'individuazione del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria
invocato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole onerose nei contratti per adesione
richiamato con l'art. 1341 c.c. sul tema dei contratti conclusi mediante moduli o formulari
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale, fuori dei casi di competenza inderogabile, deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta e deve contestare in modo specifico tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti; in difetto, l'eccezione è incompleta e non può essere utilmente ampliata con atti successivi.
- Quando la parte convenuta è una persona giuridica, l'eccezione di incompetenza deve investire anche il criterio di cui all'art. 19 c.p.c., compresa la deduzione e, se del caso, la prova dell'assenza nel foro del giudice adito di una sede secondaria o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
- Nell'azione di ripetizione di indebito, ai fini dell'art. 20 c.p.c., il foro dell'insorgenza va individuato nel luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio in esecuzione del quale è stata eseguita la prestazione asseritamente indebita, mentre il foro dell'adempimento riguarda la medesima obbligazione dedotta come indebita e non la sola obbligazione restitutoria.
- Le memorie integrative del rito non possono introdurre per la prima volta un'eccezione di incompetenza territoriale: esse servono a precisare e sviluppare eccezioni già ritualmente formulate, non a sanare decadenze già maturate.
- La clausola di foro convenzionale esclusivo integra una competenza territoriale derogata; se non è tempestivamente dedotta, non può essere rilevata d'ufficio oltre i limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. nel testo applicabile al processo.
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