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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40889/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricusazione avverso la dott.ssa Maria Cristina Sarli sostenendo che, con un precedente provvedimento di archiviazione relativo al reato di appropriazione indebita, il Giudice avesse formulato valutazioni sul merito dei fatti non corrispondenti alla realtà processuale e tali da anticipare il giudizio circa la sussistenza del reato previsto dall'art. 374 c.p. (atti di disposizione illeciti di supporti informatici). In particolare Baggio censurava l'affermazione secondo cui i computer sarebbero stati formattati e riassegnati "per il timore di lavorare su PC compromessi e che potevano essere nuovamente attaccati", circostanza che il ricorrente riteneva smentita dal verbale di perquisizione del 9.3.2023 e idonea a influenzare negativamente la successiva delibazione della nuova notizia di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'archiviazione della prima notizia di reato fosse una valutazione di merito compiuta nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e funzionale alla specifica fase procedimentale, non una indebita anticipazione del giudizio sulla responsabilità penale connessa alla seconda denuncia. La Corte ha altresì osservato che l'affermazione contestata dal ricorrente era generica e non provata, potendo il giudice averla desunta da atti diversi dal verbale indicato. Per questi motivi la ricusazione è stata considerata infondata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a))

    La ricusazione secondo l'art. 37 è collegata ai casi di incompatibilità indicati dall'art. 36; la Corte ricorda i limiti di tale istituto e come la Corte costituzionale abbia ampliato la tutela richiedendo valutazione caso per caso quando vi siano manifestazioni di convincimento del giudice.

  • art. 36 cod. proc. pen. (lett. g) e lett. h))

    Distinzione tra i casi di astensione/ricusazione: la lett. g) (e i casi richiamati dall'art. 34) sono cause previste per la ricusazione; la lett. h) consente astensione per gravi ragioni di convenienza, valutabili anche rispetto ad attività giurisdizionale svolta in precedenza.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norme sulle cause di incompatibilità richiamate dall'art. 36; la sentenza richiama il concetto di incompatibilità con riferimento all'attività giurisdizionale preventiva che possa pregiudicare il giudizio.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale relativa all'udienza davanti al GIP; nel caso la giudice aveva trasmesso il procedimento alla Corte d'appello dopo la dichiarazione di ricusazione.

  • art. 374 cod. pen.

    Riferimento al reato contestato nella seconda denuncia (atti di illecito spossessamento/disposizione di supporti informatici); la Corte esamina se la valutazione del GIP sulla prima fattispecie potesse influenzare la decisione sulla seconda.

Massime di principio

  • La ricusazione è ammissibile solo se il giudice ha espresso una valutazione di merito indebitamente anticipatoria e non funzionale al provvedimento adottato; mere argomentazioni motivazionali non costituiscono di per sé ricusazione.
  • Deve valutarsi caso per caso l'eventuale effetto pregiudicante di precedenti determinazioni del giudice: non è sufficiente l'asserita discrepanza fra atti se il ricorrente non dimostra concretamente il nesso pregiudizievole.
  • L'astensione per "gravi ragioni di convenienza" può essere invocata anche per atti giurisdizionali precedenti, ma la ricusazione rimane uno strumento più circoscritto e soggetto a limiti per prevenire abusi dilatori.
  • La semplice conoscenza degli atti del procedimento, oppure decisioni su questioni processuali, non integrano di per sé incompatibilità o causa di ricusazione se non accompagnate da una valutazione contenutistica di merito che pregiudichi la terzietà del giudice.
  • Il ricorrente ha l'onere di specificare e provare in modo preciso gli elementi (atti, documenti, passaggi motivazionali) da cui desumere l'effetto pregiudicante; affermazioni generiche o non supportate da prova sono insufficienti.

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