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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29819/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal tribunale nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere ottemperato all'ordine di deposito di una cauzione di euro 1.500 imposto con decreto di sottoposizione a misura di prevenzione emesso il 1 marzo 2022. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato: ha sostenuto che la motivazione della sentenza d'appello sarebbe contraddittoria perché, dopo aver affermato che non esisteva un onere probatorio a suo carico, avrebbe poi di fatto addossato all'imputato l'onere di dimostrare l'esiguità delle proprie risorse economiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dato adeguata risposta alle doglianze di appello, che richiedevano una motivazione specifica sul punto se l'imputato si fosse volontariamente sottratto all'obbligo di deposito della cauzione oppure se versasse in una materiale impossibilità di adempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sostanzialmente riproduttivo di quello già proposto in appello e ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata esauriente, non contraddittoria e priva di manifesta illogicità. In particolare, ha valorizzato il passaggio in cui la Corte d'appello aveva considerato che lo stesso imputato aveva riferito di svolgere attività lavorativa, di convivere con la compagna e di vivere solo con l'ultima dei cinque figli, mentre gli altri quattro erano economicamente autonomi; da tali elementi, la dedotta difficoltà economica è stata ritenuta insufficiente a escludere l'elemento soggettivo della contravvenzione. Ritenuto dunque il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando altresì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma è richiamata come base della contravvenzione contestata per l'omesso deposito della cauzione prescritta con il decreto applicativo della misura di prevenzione.

  • decreto di sottoposizione a misura di prevenzione del 1 marzo 2022

    È il provvedimento che imponeva l'ordine di deposito della cauzione la cui inosservanza ha integrato il fatto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    È implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre le medesime doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • In tema di contravvenzioni, la motivazione è immune da vizi quando il giudice di merito esplicita gli elementi fattuali da cui desume la capacità dell'imputato di adempiere all'obbligo imposto e confuta, anche implicitamente ma in modo coerente, la tesi dell'assoluta impossibilità economica.
  • La mera allegazione di una difficoltà economica non basta, di per sé, a escludere l'elemento soggettivo del reato se il quadro fattuale valorizzato dai giudici di merito depone per una sostanziale possibilità di adempiere.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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