Sentenza del 05/02/2025 n. 2918 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva rettificato 40 dichiarazioni doganali relative a importazioni dagli Stati Uniti effettuate tra il 1° giugno 2016 e il 17 febbraio 2017, negando la sospensione dei dazi perché la società non aveva presentato certificati di aeronavigabilità riferibili agli aeromobili destinatari dei materiali. Il certificato ENAC prodotto attestava l’approvazione dell’impresa produttrice, mentre le fatture riportavano dichiarazioni generiche dei fornitori sulla destinazione aeronautica dei beni. Furono recuperati 99.047,69 euro di dazi e 21.790,49 euro di IVA, oltre a una sanzione inizialmente irrogata per 548.000 euro. La società contestò, tra l’altro, l’interpretazione dei requisiti documentali, la violazione del legittimo affidamento, il recupero dell’IVA, le modalità di irrogazione e la misura delle sanzioni.
La decisione
La CTP di Napoli aveva accolto i ricorsi della società e annullato gli atti; la CTR della Campania aveva riformato quella decisione, ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta e riconoscendo la responsabilità dell’importatrice. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la dichiarazione del venditore può sostituire il certificato, ma deve menzionare gli elementi identificativi del certificato di aeronavigabilità, così da collegare i beni a uno specifico aeromobile individuato già al momento dell’importazione: la dichiarazione generica sulle fatture non bastava. Ha inoltre respinto la censura sull’affidamento, non ravvisando un comportamento attivo dell’Amministrazione; dichiarato inammissibile il motivo sull’IVA perché non riferito alla ragione effettiva della decisione e, comunque, infondato; confermato che le sanzioni possono essere irrogate con atto separato emesso contestualmente all’accertamento; escluso i vizi denunciati sulle questioni di incertezza normativa, motivazione e proporzionalità. La CTR aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio applicando un’unica sanzione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997; la Cassazione non ha accolto censure specifiche contro tale rideterminazione. La società è stata condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2, par. 1, secondo comma, Regolamento (CE) n. 1147/2002
la dichiarazione del venditore ex art. 2, par. 1, cpv., reg. CE n. 1147 del 2002, al seguito, in alternativa al certificato di aeronavigabilità, di merci destinate ad essere inserite od utilizzate negli aeromobili civili, con riferimento alle quali sia invocata la sospensione dai dazi autonomi ai sensi del regolamento medesimo, affinché possa essere considerata equipollente al certificato, deve necessariamente menzionare, trattandosi di indefettibile requisito sostanziale della suddetta dichiarazione, gli elementi identificativi di questo, così da rendere possibile e verificabile il collegamento della merce ad un singolo aeromobile chiaramente individuato "a priori" come idoneo ed abilitato alla navigazione.
La dichiarazione del venditore è un’alternativa ammessa al certificato, ma non è sufficiente una generica attestazione di destinazione aeronautica: deve identificare il certificato e consentire di verificare il collegamento dei beni con uno specifico aeromobile.
Art. 119 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
La tutela dell’affidamento contro il recupero dei dazi richiede che ricorrano congiuntamente i presupposti previsti dalla disposizione, tra cui la buona fede e un errore non ragionevolmente riconoscibile. La mera inerzia dell’Amministrazione o la mancata contestazione di precedenti operazioni non bastano, in assenza di un comportamento attivo idoneo a ingenerare affidamento.
Art. 8, lettere a) e b), D.P.R. n. 633/1972
Per fruire del regime di non imponibilità IVA invocato dagli esportatori abituali occorrono i presupposti specifici previsti dalla norma, inclusa la registrazione nell’anno precedente delle operazioni rilevanti e il rispetto dei limiti del plafond. La loro sussistenza va riferita al periodo pertinente, non può essere dimostrata soltanto dalla disponibilità di plafond al momento della successiva rettifica.
Art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate con atto distinto dall’avviso di accertamento, purché tale atto sia emesso contestualmente all’avviso.
Art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
La CTR ha applicato il cumulo giuridico con un’unica sanzione, in misura inferiore al carico complessivo inizialmente irrogato. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze originarie sulla proporzionalità non investissero specificamente il nuovo trattamento sanzionatorio.
Art. 303 del D.P.R. n. 43/1973 (TULD)
La sanzione doganale contestata è stata inizialmente irrogata dall’Ufficio in relazione alle dichiarazioni rettificate. In Cassazione non è stata accolta una censura specifica idonea a rimuovere la rideterminazione sanzionatoria operata dalla CTR.
Art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990
È la base normativa indicata per la revisione dell’accertamento doganale da cui sono derivati la rettifica delle dichiarazioni e il recupero dei maggiori diritti.
Art. 48 del Regolamento (UE) n. 952/2013
È richiamato quale fondamento unionale del controllo successivo delle dichiarazioni doganali che ha condotto alla revisione e alla rettifica.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere una sospensione o un’esenzione doganale connessa all’impiego aeronautico, occorre provare in modo verificabile la destinazione concreta dei beni; una certificazione dell’approvazione del produttore non equivale al certificato relativo all’aeromobile destinatario.
- Quando la disciplina consente una dichiarazione del venditore in alternativa al certificato, la dichiarazione deve contenere informazioni sostanzialmente idonee a identificare il certificato e il singolo aeromobile. Una formula generica in fattura sulla destinazione aeronautica non è sufficiente.
- L’onere di documentare i presupposti dell’agevolazione grava sull’importatore. La finalità aeronautica generale dei materiali o la loro possibile utilizzazione in aeromobili non sostituiscono la prova richiesta al momento dell’importazione.
- Il silenzio dell’Amministrazione, la mancata contestazione di operazioni precedenti o il decorso del tempo non generano da soli un affidamento tutelabile in materia doganale; è necessario un comportamento attivo dell’autorità e devono sussistere gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
- Le sanzioni collegate ai tributi possono essere notificate con un atto separato, purché emesso contestualmente all’accertamento. Se il giudice ridetermina la sanzione applicando il cumulo giuridico, le contestazioni rivolte soltanto alla sanzione originaria devono essere aggiornate e riferite alla nuova statuizione.
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