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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47776/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale: 1) si censurava la motivazione della Corte territoriale per non aver adeguatamente valutato l'elemento soggettivo del dolo specifico e per aver confuso la fattispecie ai sensi dell'art. 217 L. fall.; 2) si contestava l'assenza di prova sulla destinazione delle somme derivanti dalla vendita di veicoli e, quindi, l'assenza della finalità distrattiva; 3) si deduceva errore nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis c.p.) nonostante i modesti precedenti e la condotta processuale, nonché mancata valutazione dell'esiguità del danno.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto provata la bancarotta fraudolenta documentale sulla base della mancata produzione sistematica di libri e registri rilevanti (libro dei cespiti, libro giornale 2011-2014, registri IVA 2012-2013, ecc.), della consegna tardiva e parziale di documenti, della incongruenza tra fatture e mancati incassi e dei trasferimenti dei beni a una società (Capital Fer s.r.l.) con cui l'imputato intratteneva rapporti non chiariti. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta analitica e logica nella ricostruzione del dolo specifico. Sono state inoltre rigettate le doglianze sulle circostanze attenuanti e sull'esiguità del danno: l'occultamento delle scritture ha reso impossibile la determinazione di un danno tenue e l'assenza di prove positive non consente di riconoscere attenuanti generiche. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni difensive non abbiano confutato in modo adeguato la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal giudice di merito.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione; la Corte di legittimità ha escluso tali vizi ritenendo la motivazione della Corte territoriale analitica e logica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla formulazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020

    Richiamato per segnalare che il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni scritte già depositate ai sensi della norma.

  • art. 217 legge fallimentare

    La difesa invocava una diversa qualificazione della condotta ai sensi di tale articolo; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo citato testualmente, dalla motivazione emergesse implicitamente l'esclusione della bancarotta documentale semplice e la sussistenza del dolo specifico.

  • art. 219, comma terzo, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla valutazione della tenuità del danno: la Corte ha osservato che la circostanza di speciale tenuità va valutata rispetto al danno subito dalla massa creditoria e alle conseguenze sulla possibilità di esercitare le azioni a tutela dei creditori; l'occultamento delle scritture ostacola tale valutazione e dunque impedisce il riconoscimento della tenuità.

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Rilevati in ordine alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha precisato che la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente; è necessario che vi siano elementi positivi valutabili e che le condotte tipizzate giustifichino il riconoscimento di attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata o ritardata tenuta e consegna delle scritture contabili rilevanti può costituire elemento decisivo per la prova della bancarotta fraudolenta documentale, specie se ciò impedisce la ricostruzione della sorte dei beni e dei flussi finanziari.
  • Per la configurazione del dolo specifico nella bancarotta documentale non è sempre necessario un enunciato formale di qualificazione normativa: una motivazione analitica che descriva omissioni strumentali alla occultazione delle scritture è idonea a dimostrare l'intento fraudolento.
  • La semplice esibizione di alcuni documenti non vindica automaticamente l'assenza di distrazione: la valutazione è complessiva e tiene conto della completezza, tempestività e attendibilità della documentazione prodotta.
  • La tenuità del danno (art. 219 L. fall.) va valutata rispetto all'effettivo pregiudizio subito dalla massa creditoria e alla possibilità di esercitare azioni revocatorie; l'occultamento delle scritture ostacola questa valutazione e rende difficoltoso riconoscere la speciale tenuità.
  • Le circostanze attenuanti generiche non si fondano sulla mera mancanza di precedenti: occorrono elementi positivi e valutabili della personalità o della condotta che giustifichino la riduzione della pena.
  • In sede di ricorso per cassazione le doglianze devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; affermazioni generiche o non attinenti al ragionamento motivazionale sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al rigetto, l'addebito delle spese e talora dei contributi alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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