Cassazione Civile, Ordinanza n. 30248/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda accolta in primo grado con cui un soggetto aveva chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione di un immobile formalmente intestato al Comune di Siniscola. In appello, a seguito del decesso della parte originaria attrice dichiarato all'udienza del 10 gennaio 2020 e della produzione del certificato di morte da parte del difensore, la Corte d'appello ha dichiarato estinto il procedimento ritenendo che il Comune, quale appellante, dovesse proporre istanza di prosecuzione entro tre mesi da tale udienza. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 307, comma 3, c.p.c. e dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che il mero deposito del certificato di morte non potesse equivalere a una dichiarazione formale, espressa e inequivoca del difensore della parte defunta, necessaria per far decorrere il termine di riassunzione o prosecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la produzione in udienza del certificato di morte della parte costituita, fatta constare nel verbale dal procuratore, è sostanzialmente equivalente a una dichiarazione resa in udienza e non dà luogo ad equivoci; di conseguenza determina l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., con decorrenza da quel momento del termine per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, nonché al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La dichiarazione in udienza dell'evento morte della parte costituita, anche mediante deposito del certificato di morte verbalizzato, equivale a dichiarazione del procuratore e produce l'interruzione automatica del processo dal momento della dichiarazione.
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dal momento in cui l'evento interruttivo viene dichiarato in udienza.
Il ricorrente lo richiama come norma che disciplina l'estinzione per mancata riassunzione nel termine conseguente all'interruzione.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuale.
Consente il deposito di memoria in prossimità dell'udienza di legittimità.
La decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione formulata dalla Corte ai sensi di tale norma.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso definito in tale forma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione del processo per morte della parte costituita, la produzione in udienza del certificato di morte, se verbalizzata dal procuratore, è sostanzialmente equivalente a una dichiarazione dell'evento resa dal difensore e non richiede formule sacramentali.
- L'interruzione del processo opera automaticamente dal momento in cui l'evento morte viene dichiarato in udienza; da quel medesimo momento decorre il termine per la riassunzione.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che pretenda una formalità non richiesta dalla norma è infondato se la condotta processuale è univocamente idonea a rendere noto l'evento interruttivo.
- Quando la decisione di legittimità segue la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e conferma la proposta stessa, possono applicarsi le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
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