Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio la banca indicata come cessionaria di un credito e la curatela del fallimento della società cedente, chiedendo: (i) di dichiarare inefficace e non opponibile la cessione del credito relativa a una fattura per fornitura di calcestruzzo, sostenendo che non vi fosse prova valida della cessione per difetto di accettazione o notificazione; (ii) di accertare che nulla fosse dovuto alla curatela e alla banca, perché il rapporto sarebbe stato estinto per inadempimento della cedente e perché i pagamenti effettuati sui conti della cedente avrebbero già soddisfatto il credito. In primo e secondo grado le domande dell'attrice sono state respinte, mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale della banca per l'importo della fattura. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell'art. 1264 c.c., sostenendo che una mera comunicazione unilaterale proveniente dalla cessionaria non bastasse a rendere opponibile la cessione e che occorresse la prova integrale dell'accordo di cessione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, perché la banca sarebbe stata condannata a un importo superiore a quello richiesto in riconvenzionale; 3) omesso esame di documenti attestanti i bonifici eseguiti in pagamento della fattura, che secondo la ricorrente avrebbero avuto efficacia liberatoria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, per non avere considerato che la fattura sarebbe stata quasi integralmente pagata e che residuava solo un saldo trattenuto in attesa di certificazione dei materiali, con conseguente contestazione della pretesa residua della banca cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. è atto a forma libera e può essere validamente compiuta anche dal cessionario mediante comunicazione contenente gli elementi identificativi del credito ceduto, senza necessità di trasmettere l'atto integrale di cessione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e i documenti necessari a verificare il dedotto vizio di ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non scalfiva una ratio autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sull'esclusione dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti sul conto della cedente dopo la conoscenza della cessione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva ritenuto in concreto aspecifica l'eccezione di estinzione per risoluzione del contratto di fornitura. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La notificazione della cessione al debitore ceduto è atto a forma libera, può essere eseguita anche dal cessionario e serve a rendere la cessione opponibile, escludendo l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente dopo la conoscenza della cessione.
Il giudice non può attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; la censura di ultrapetizione, però, deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente, con indicazione degli atti rilevanti.
La nullità derivante da violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può essere dedotta in impugnazione, ma resta soggetta ai requisiti di specificità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 1264 c.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, quando necessario, la riproduzione del contenuto degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Gli atti e documenti rilevanti devono essere depositati e individuati in modo idoneo a consentire il controllo di legittimità.
La Corte lo richiama come regola generale del pagamento al creditore apparente, distinta dall'art. 1264 c.c.; nel caso deciso resta ferma la disciplina speciale della cessione di credito.
L'obbligo di diligenza del debitore nell'adempimento non viene esteso sino a imporre di comunicare dettagliatamente al cessionario le ragioni del rifiuto di pagare.
Massime di principio
- La cessione del credito è opponibile al debitore ceduto mediante una notificazione a forma libera, purché questa gli consenta di conoscere con sufficiente precisione gli elementi identificativi del credito trasferito; non è necessaria la trasmissione dell'atto integrale di cessione.
- Ai fini dell'art. 1264 c.c., la notificazione può provenire anche dal cessionario; ciò che rileva è la messa del debitore nella condizione di sapere della mutata titolarità del credito, non la forma rituale dell'atto.
- Il pagamento eseguito dal debitore al cedente dopo la conoscenza della cessione non ha efficacia liberatoria nei confronti del cessionario.
- In cassazione, le censure che denunciano nullità processuali o ultrapetizione devono essere autosufficienti: occorre indicare e riprodurre in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; è necessario censurare utilmente ciascun fondamento idoneo da solo a sorreggere la decisione.
- Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni estintive o modificative del rapporto, ma la loro deduzione deve essere specifica e riferita alla concreta condotta o al fatto estintivo allegato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25467/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25478/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2025 del 17/09/2025
- ordinanza_civile · 17 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25484/2025 del 17/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →