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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16693/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abbate impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli per nullità per carenza dell'apparato motivazionale e per errata qualificazione della sua condotta (sosteneva di non poter essere contestato di ricettazione avendo partecipato al reato presupposto). In particolare contestava che dall'istruttoria emergesse una questione di natura civile sulla proprietà dell'auto e che la condotta addebitata come ricettazione fosse in realtà diversa (eventuale truffa), valorizzando la possibilità di correzione d'ufficio della qualificazione del fatto senza nuovi accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricostruito i fatti (appropriazione della Ford da parte dell'Abbate, falsificazione della firma e uso della patente del Pignatelli, successiva vendita a Papa Domenico) e ha ritenuto che la fattispecie contestata al capo C) non fosse ricettazione. Poiché Abbate si era appropriato del mezzo (reato presupposto) e aveva creato l'apparenza di legittima provenienza inducendo in errore l'acquirente, il fatto era da qualificare diversamente (truffa), reato però ormai prescritto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente al capo C) e sono state revocate le statuizioni civili connesse a quel capo.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Estende l'applicabilità della disciplina sull'errore di fatto (art. 47) alla ipotesi in cui l'errore che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; chi determina con l'inganno l'errore altrui risponde del reato, salvo l'esclusione del dolo della persona ingannata

  • art. 47 cod. pen.

    Disciplina l'errore sul fatto che esclude il dolo; richiamata in relazione all'art. 48 per valutare l'errore dell'acquirente determinato dall'inganno

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la ricettazione nei confronti dell'Abbate, poiché egli aveva materialmente commesso il reato presupposto (appropriazione) e non poteva dunque essere considerato ricettatore

  • precedente Corte di cassazione n. 17235 del 17/01/2018 (richiamo all'art. 609 c.p.p.)

    Cass. n. 17235/2018, art. 609 comma 2 c.p.p.

    Richiamato il principio secondo cui è possibile procedere alla diversa qualificazione del fatto d'ufficio se la soluzione non richiede nuovi accertamenti di fatto; principio utilizzato dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione (truffa) senza necessità di nuovi accertamenti

Massime di principio

  • Se l'imputato ha materialmente commesso il reato presupposto (es. appropriazione), non è corretto configurare a suo carico la ricettazione rispetto dello stesso bene: la qualifica della condotta deve rispettare la struttura logico-giuridica delle fattispecie
  • Quando l'errore dell'acquirente è determinato dall'inganno altrui, si applicano le norme sull'errore di fatto estese (art. 48), e la responsabilità ricade su chi ha determinato l'errore, ma va verificata la corrispondenza tra il fatto accertato e la fattispecie penale contestata
  • La diversa qualificazione del fatto in sede di giudizio è possibile d'ufficio purché non richieda nuovi accertamenti di fatto (principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità)
  • Se la condotta risulta più compatibile con un reato diverso (es. truffa) rispetto alla fattispecie contestata (es. ricettazione), il giudice deve valutare la prescrizione e le conseguenze civili connesse: l'annullamento del capo comporta la revoca delle statuizioni civili relative
  • In dibattimento è essenziale che l'accusa dimostri gli elementi costitutivi specifici della fattispecie incriminatrice (natura illegittima della provenienza, coscienza e volontà di occultarne l'origine, ecc.); l'assenza di tali elementi rende insussistente la fattispecie contestata
  • Nel valutare la responsabilità dell'acquirente 'ingannato' occorre distinguere tra chi materialmente commette l'atto (e può aver compiuto il reato presupposto) e chi è stato indotto in errore: la loro posizione processuale e penale può essere radicalmente diversa

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