Cassazione Civile, Ordinanza n. 27815/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso dovuto dal condominio per l'attività difensiva prestata in un procedimento di espropriazione presso terzi e in una opposizione all'esecuzione. Il Tribunale, revocato il monitorio, riconosceva solo una somma inferiore a quella richiesta, ritenendo che gli importi pretesi eccedessero i massimi tariffari applicabili ratione temporis; respingeva inoltre le domande dell'avvocato ex artt. 89 e 96 c.p.c. La Corte d'appello confermava integralmente. In cassazione il professionista proponeva due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di aver provato documentalmente le prestazioni svolte; con il secondo deduceva violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che la controparte non avesse contestato il quantum, che vi fossero riconoscimenti di debito e che fossero state erroneamente escluse sia la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sia la condanna ex art. 89 c.p.c. per espressioni asseritamente offensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la sentenza impugnata non aveva ridotto il compenso per difetto di prova delle prestazioni, ma solo perché gli importi richiesti superavano i massimi tariffari, questione sulla quale il ricorrente non aveva articolato censure pertinenti. Quanto al secondo, ha rilevato la novità e la genericità delle doglianze su promessa di pagamento e riconoscimento di debito, nonché l'inammissibilità della rivalutazione in sede di legittimità del giudizio di fatto del merito circa la non contestazione, il carattere sconveniente delle espressioni ex art. 89 c.p.c. e la sussistenza dei presupposti dell'art. 96 c.p.c. La Corte ha ribadito che la responsabilità aggravata non è configurabile in mancanza di totale soccombenza e che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente alla parte di stare in giudizio personalmente; il ricorrente agiva in proprio quale avvocato.
l'apprezzamento sul carattere sconveniente o offensivo delle espressioni difensive e sulla loro estraneità all'oggetto della lite è rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione.
la responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave; il relativo accertamento è di fatto e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente, inoltre non è configurabile in assenza di totale soccombenza.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e non correlata alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza una specifica e ammissibile illustrazione della violazione.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando il fatto indicato non sia decisivo o quando la sentenza abbia deciso la controversia sulla base di una ratio diversa da quella censurata.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore da versare in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una ragione autonoma e diversa da quella censurata, il motivo è inammissibile o comunque infondato per difetto di pertinenza.
- Le questioni nuove, come l'allegazione di una promessa di pagamento o di un riconoscimento di debito non trattati nella sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non indica specificamente dove e come siano state dedotte nei gradi di merito.
- L'accertamento della non contestazione, così come quello sulla portata delle difese di parte, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La valutazione circa il carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute negli scritti difensivi ex art. 89 c.p.c. è discrezionale e non può essere sostituita da una nuova lettura del fatto in sede di legittimità.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la prova della mala fede o della colpa grave e non può essere riconosciuta quando la parte non sia totalmente soccombente; l'accertamento dei relativi presupposti è eminentemente fattuale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione resta confinato al minimo costituzionale, sicché non consente una rivalutazione del merito delle prove o delle espressioni difensive.
- Quando il giudice ridetermina il compenso professionale perché richiesto in misura superiore ai massimi tariffari applicabili, la contestazione sul diverso profilo della prova delle prestazioni è irrilevante se non investe la concreta ratio della decisione.
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