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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41126/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata e continuata (sentenza del Tribunale di Bolzano 22/06/2000, confermata in appello), deducendo: 1) difetto di giurisdizione perché il reato sarebbe stato consumato all'estero (bonifici e accreditamenti sul conto estero del coimputato); 2) nullità per omessa citazione personale dell'imputato residente in Spagna (Tenerife), con violazione delle norme sulla notifica; 3) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in particolare rispetto al ruolo centrale del coimputato Cantamessa e alla mancata prova dell'arricchimento di Vivaldi; 4) errata applicazione delle norme sulla prescrizione (richiamando art. 175, comma 8 e norme connesse). La difesa ha inoltre sollevato che la residenza in Spagna era nota e che la notifica sarebbe dovuta avvenire personalmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui almeno una parte della condotta si era realizzata in Italia (bonifici parzialmente transitati in Italia/atti compiuti in Italia), facendo quindi venir meno il difetto di giurisdizione. Ha escluso la nullità della citazione: la contumacia/irreperibilità del Vivaldi risultava dagli atti (ricerca Interpol, comunicazioni anagrafiche, decreto di irreperibilità) e la notifica al difensore ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. era legittima; non risultava provata la conoscenza precisa da parte dell'autorità del domicilio estero tale da imporre la notifica personale ex art. 169. Ha inoltre dichiarato inammissibile la riproposizione in Cassazione di censure che si risolvono in rinnovata valutazione del merito dei fatti (ricostruzione del ruolo dell'imputato) e ha rigettato le doglianze sulla prescrizione richiamando la disciplina applicabile alla sterilizzazione dei termini tra notifica della sentenza contumaciale e restituzione in termini. Esito finale: rigetto del ricorso, conferma della condanna.

Norme richiamate

  • art. 6 cod. proc. pen. (comma 2)

    Se almeno uno degli eventi costitutivi del reato (artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si è realizzato in Italia, la giurisdizione italiana è competente; pertanto la presenza di atti collegati al reato effettuati in Italia legittima il prosieguo del processo in Italia.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per sostenere l'improcedibilità se l'intera condotta si fosse consumata all'estero; la Corte ha ritenuto che il caso non rientrasse in tale fattispecie perché parte della condotta era avvenuta in Italia.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per omessa citazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la notifica e la contumacia erano gestite secondo le regole vigenti al tempo e risultava la dichiarazione di irreperibilità.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore quando l'imputato è irreperibile; la Corte ha considerato legittima la notifica al difensore dopo i provvedimenti di irreperibilità e le ricerche effettuate (Interpol, anagrafe).

  • art. 169 cod. proc. pen.

    "notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere"

    Imposta l'obbligo di notifica personale all'estero solo quando vi sia notizia precisa della residenza/dimora; la Corte ha ritenuto che tale requisito non fosse comprovato nel caso concreto.

  • art. 175, comma 8 cod. proc. pen.

    Riguarda gli effetti temporali tra notifica di sentenza contumaciale e la restituzione in termini; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della 'sterilizzazione' del periodo ai fini del computo della prescrizione e ha chiarito che quella sterilizzazione è qualificabile come interruzione che non rientra tra le ipotesi tassative dell'art. 160 cod. pen.

  • art. 160 e art. 161 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla disciplina della prescrizione: la Corte ha escluso l'applicazione del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, per la sterilizzazione prevista dall'art. 175 comma 8, ritenendo che quest'ultima non rientri nelle ipotesi tassative d'interruzione dell'art. 160.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha comunque ritenuto le questioni processuali gia' esaminate e insussistenti rispetto alla richiesta di riforma.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di applicazione del diritto penale; la Corte non ha ritenuto che la richiamata normativa modificasse l'esito processuale valutato in fatto e diritto.

  • legge n. 60/2005

    Intervento normativo che ha modificato l'art. 175 cod. proc. pen. introducendo una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza della sentenza contumaciale; la Corte ha precisato che nel caso in esame le notifiche e la contumacia risalgono a epoca anteriore alla riforma, con conseguente regime probatorio diverso.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Richiamata in relazione alla formulazione normativa antecedente; la Corte ha fatto riferimento anche a pronunce che chiariscono la qualificazione della 'sterilizzazione' come interruzione ai fini della prescrizione.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Citato in relazione alla forma di conclusione scritta assunta dalla Procura Generale nella fase di discussione (richiesta di inammissibilità del ricorso).

Massime di principio

  • Per i reati di truffa con elementi collegati a più atti distinti, è sufficiente che anche uno solo degli elementi costitutivi si sia realizzato in Italia perché possa operare la giurisdizione italiana (reato a consumazione prolungata o frazionata).
  • La notifica al difensore ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. è legittima quando l'imputato sia stato dichiarato irreperibile dopo adeguate ricerche (anagrafe, Interpol, altri canali); la semplice conoscenza indicativa di una presenza all'estero non equivale a "notizia precisa" che imporrebbe la notifica personale ex art. 169.
  • In Cassazione è limitato il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla valutazione della prova compiute dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una nuova valutazione del merito sono inammissibili o infondati se la motivazione di merito è congrua.
  • Le modifiche legislative successive alla notifica di sentenze contumaciali possono mutare l'onere della prova circa la conoscenza del procedimento, ma non retroagiscono per mutare la legittimità di atti validamente compiuti anteriormente; occorre verificare la data degli atti rispetto all'entrata in vigore delle riforme.
  • Le doglianze processuali che invocano nullità per mancata notifica devono essere provate mediante evidenza degli atti che dimostrino la conoscenza precisa del domicilio estero; mere dichiarazioni o indizi non sono sufficienti.
  • Quanto alla prescrizione, i periodi 'sterilizzati' tra determinate notifiche e la restituzione in termini seguono una disciplina peculiare: non sempre si applicano i limiti e i calcoli ordinari della prescrizione e la qualificazione di tali periodi (es. come interruzione) va compiuta con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza applicabile al tempo.

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