Cassazione Civile, Ordinanza n. 38090/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori redditi ritenuti derivanti dalla cessione di marchi di proprietà. I contribuenti avevano impugnato l’atto; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi rigettato sia l’appello principale dei contribuenti sia l’appello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione i contribuenti hanno proposto ricorso principale con venti motivi e l’Agenzia ricorso incidentale con tre motivi. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi e si sono reciprocamente accettate le rinunce, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto che rinuncia e accettazione erano state formulate in modo conforme all’art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con ordinanza, senza provvedere sulle spese in ragione della richiesta di compensazione e della disciplina dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale della norma, di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione devono essere espresse in conformità alla norma perché possano produrre l’effetto estintivo del giudizio.
In presenza di rinuncia rituale accettata, il giudizio si estingue; l’ordinanza è la forma ordinaria della decisione sull’estinzione anche se intervenuta all’esito della pubblica udienza.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Non si provvede sulle spese quando le parti abbiano chiesto la compensazione e comunque secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto in ragione del tenore della pronuncia di estinzione, essendo norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se validamente formulata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia è decisa con ordinanza, che costituisce la forma ordinaria del provvedimento anche quando la causa sia stata trattata in pubblica udienza.
- Quando le parti chiedono la compensazione delle spese in un giudizio estinto per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese secondo la disciplina processuale richiamata.
- La previsione del raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente, in quanto disposizione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
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