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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38090/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori redditi ritenuti derivanti dalla cessione di marchi di proprietà. I contribuenti avevano impugnato l’atto; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto solo parzialmente i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi rigettato sia l’appello principale dei contribuenti sia l’appello incidentale dell’Ufficio. In Cassazione i contribuenti hanno proposto ricorso principale con venti motivi e l’Agenzia ricorso incidentale con tre motivi. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi e si sono reciprocamente accettate le rinunce, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto che rinuncia e accettazione erano state formulate in modo conforme all’art. 390 c.p.c.; ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con ordinanza, senza provvedere sulle spese in ragione della richiesta di compensazione e della disciplina dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale della norma, di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione devono essere espresse in conformità alla norma perché possano produrre l’effetto estintivo del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale accettata, il giudizio si estingue; l’ordinanza è la forma ordinaria della decisione sull’estinzione anche se intervenuta all’esito della pubblica udienza.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Non si provvede sulle spese quando le parti abbiano chiesto la compensazione e comunque secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto in ragione del tenore della pronuncia di estinzione, essendo norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione, se validamente formulata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio.
  • L’estinzione del giudizio per rinuncia è decisa con ordinanza, che costituisce la forma ordinaria del provvedimento anche quando la causa sia stata trattata in pubblica udienza.
  • Quando le parti chiedono la compensazione delle spese in un giudizio estinto per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese secondo la disciplina processuale richiamata.
  • La previsione del raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente, in quanto disposizione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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