Cassazione Penale, Sentenza n. 36195/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione del Giudice di pace e condannato Pecoraro per lesioni personali in danno di Trisolino. Il ricorrente deduceva molteplici vizi: utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa (querela/ricorso ex art.21 d.lgs. 274/2000), contraddittorietà e mancato riscontro probatorio delle dichiarazioni, difetto di motivazione e violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", omissione di valutazione sulla scriminante della legittima difesa (compreso il requisito della proporzionalità), errori nella valutazione del nesso causale (intervento autonomo di terzi), mancata rinnovazione dell'istruttoria e acquisizione documenti rilevanti (procedimento ex art.415-bis), violazione del divieto di reformatio in pejus per aumento della multa in assenza di impugnazione del PM, e mancata motivazione sulla liquidazione del danno alla parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, in particolare, il terzo motivo nella sua terza censura (riguardante la scriminante della legittima difesa). Ha rilevato che la sentenza impugnata non chiarisce se la prospettazione difensiva (che l'imputato era intervenuto per proteggere la donna dall'aggressione del Trisolino, con precedenti atti persecutori) sia fondata in fatto e non ha valutato correttamente il requisito della proporzionalità con giudizio ex ante. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza con rinvio per un nuovo esame, demandando al giudice di merito di chiarire i termini della presunta aggressione, i precedenti atti persecutori e verificare la sussistenza di tutti gli elementi della legittima difesa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come principio che impone la valutazione della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; la censura lamentava insufficiente motivazione del giudice d'appello nell'esplicitare la preferenza della versione della persona offesa rispetto a quella dell'imputato e dei testi
artt. 431, 511, 191, 526 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi processuali lamentati sul calcolo, utilizzazione e valore delle dichiarazioni e degli atti ai fini della decisione
Riferimento normativo per l'utilizzabilità del ricorso/querela della persona offesa; la difesa aveva contestato l'impiego di tale atto come base probatoria
artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine al difetto di motivazione della sentenza di appello e alla necessità che il giudice di merito esponga le ragioni in fatto e in diritto
artt. 40, 43 comma 1, 52 cod. pen.
Richiamati rispetto alla valutazione della causalità, del dolo/eventuale e della scriminante della legittima difesa; la Corte ha richiamato il principio di proporzionalità ex ante per la legittima difesa
Invocato relativamente alla pretesa carenza di specificazione delle lesioni nell'imputazione e alla necessità di rispettare i limiti della domanda di condanna in appello
Richiamato rispetto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e acquisizione di documentazione/processi pendenti; la Corte evidenzia la necessità che il giudice motivi sul rigetto o accoglimento di tali richieste
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in pejus: la difesa denunciava l'aumento della multa in appello senza impugnazione del PM
Richiamato come strumento per acquisire informazioni su procedimento penale pendente a carico della persona offesa (atti persecutori), richiesto dalla difesa in rinnovazione istruttoria
giurisprudenza Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020 (Di Pietro, Rv. 279777)
«ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio \"ex ante\", ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell'aggredito nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto...»
La Corte ha richiamato questo principio per affermare che la proporzionalità va valutata ex ante e che la presa per il "bavero" poteva essere proporzionata a un'aggressione ai danni della donna con precedenti persecutori
Massime di principio
- La legittima difesa richiede una valutazione della proporzionalità ex ante: il giudice deve confrontare i mezzi disponibili e i beni in conflitto al momento dell'azione, senza basarsi solo sulle conseguenze successive (es. cadute o dinamiche successive).
- Quando la difesa afferma fatti rilevanti (es. intervento per proteggere una terza persona e precedenti atti persecutori dell'offeso), il giudice d'appello deve esplicitare se tali fatti sono ritenuti provati e motivare compiutamente la loro esclusione o accoglimento.
- Il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" impone che il giudice motivi chiaramente la preferenza tra versioni contrastanti; la mancata motivazione sui punti decisivi può comportare annullamento e rinvio.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o acquisizione di documenti/processi pendenti impone al giudice di motivare il rigetto o l'accoglimento; l'omessa motivazione può essere motivo di vizio processuale.
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce l'aggravamento della posizione dell'imputato in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero; contestazioni in tal senso devono essere valutate dal giudice di merito e chiaramente motivate.
- In presenza di accuse collegate a dinamiche familiari o persecutorie, è particolarmente rilevante l'accertamento dei precedenti comportamenti dell'offeso per valutare la sussistenza di scriminanti come la legittima difesa.
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