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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19055/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei relativi soci, per IRAP, IVA e IRPEF. La CTR dell'Abruzzo aveva già rigettato l'appello principale dei contribuenti, previa declaratoria di difetto di giurisdizione limitatamente ai contributi previdenziali INPS. In cassazione la parte contribuente aveva proposto ricorso principale con tre motivi, mentre l'Agenzia delle entrate aveva resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Prima della decisione nel merito, tuttavia, i ricorrenti depositavano memoria deducendo di avere definito la lite mediante adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. L'Agenzia non contestava tale circostanza.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186, 188 e 189, l. n. 197/2022 e, in mancanza di contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso principale o incidentale.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

    è stato il veicolo processuale attraverso cui i ricorrenti hanno rappresentato l'avvenuta definizione della lite e chiesto l'estinzione del giudizio

  • art. 1, commi 186, 188 e 189, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    la definizione agevolata della controversia tributaria è stata ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    non è richiamato espressamente nel testo, ma la Corte ha disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, ove documentata e non contestata dalla controparte, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In presenza di estinzione del processo per intervenuta definizione della lite, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.
  • La mancata contestazione, da parte dell'ente impositore, dell'avvenuta adesione alla procedura agevolata consente di dichiarare l'estinzione del giudizio senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione o specifica statuizione

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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