Cassazione Penale, Ordinanza n. 25214/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per fatti qualificabili come rapina, e articolava due censure. Con il primo motivo si denunciava vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, censurando l'esito di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte rileva però che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza di merito, che aveva adottato una c.d. doppia motivazione e aveva fondato l'equivalenza su più elementi autonomi, non limitati alla recidiva. Con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, assumendo l'irrilevanza di episodi posti a base dell'aggravamento delle misure cautelari; la Corte osserva che tali censure non emergono dalla sentenza impugnata e che, comunque, le violazioni delle prescrizioni cautelari possono essere legittimamente considerate nella determinazione della pena, purché la motivazione non sia illogica o arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello sul giudizio di equivalenza delle circostanze, fondato su una pluralità di elementi; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena risultava sorretta da motivazione coerente e il richiamo alle violazioni cautelari era pertinente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato implicitamente in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che è discrezionale e censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione illogica o arbitraria
menzionato nel contesto del bilanciamento delle circostanze, come elemento che non assorbe le ulteriori ragioni poste a base dell'equivalenza
non emerge in modo espresso dal testo, ma la sentenza richiama la recidiva e il bilanciamento delle circostanze senza ulteriori specificazioni normative
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica o arbitraria.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a contestare l'esito del bilanciamento senza confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti manifestamente illogica o priva di adeguata motivazione; il richiamo a condotte successive al fatto, anche se valutate con diversa intensità in altra sede cautelare, può essere comunque utilizzato ai fini della pena se la loro sussistenza non è esclusa.
- La ridotta rilevanza attribuita in sede di riesame a fatti posti a base di un aggravamento cautelare non elimina necessariamente la loro esistenza e non impedisce che possano essere valorizzati, con apprezzamento di merito, nella commisurazione della pena.
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