Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per furto di autovettura e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, censurando la motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante "delle cose esposte alla pubblica fede": il furto era avvenuto alle ore 2:00, l'officina era chiusa, l'auto era stata lasciata aperta con le chiavi nel quadro senza giustificazione e non vi erano segni di forzatura nell'area recintata antistante l'officina
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per richiedere una rivalutazione dei fatti; ha ritenuto che la Corte territoriale e il Tribunale avessero adeguatamente e analiticamente valutato il materiale probatorio (flagranza alla guida dell'auto rubata, possesso di arnesi da scasso, dichiarazioni confessorie) e che l'aggravante fosse correttamente applicata avendo l'auto trovato in un'area privata ma liberamente accessibile e lasciata in custodia sulla base di una consuetudine che determinava affidamento alla buona fede altrui; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137
Richiamato in relazione alla facoltà del Procuratore generale di formulare requisitoria scritta in sede di cassazione; citato come riferimento procedurale nell'ambito del procedimento di legittimità
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro giurisprudenziale per sottolineare il limite del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può effettuare una rilettura dei fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie, potendo valutare solo l'adeguatezza logico-formale della motivazione
Richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per chiarire che la modifica normativa non ha attribuito alla Corte di Cassazione il potere di rivedere i fatti; conferma i limiti del sindacato di legittimità
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove: le censure devono mettere in luce aporie, contraddizioni o carenze logiche nella motivazione scritta della sentenza impugnata
- La sussistenza dell'aggravante "delle cose esposte alla pubblica fede" può trovare applicazione anche quando il bene è in area privata ma liberamente accessibile e il proprietario, per consuetudine o necessità (es. lavori), lascia il bene in condizioni che rendono possibile l'affidamento alla buona fede di terzi
- La flagranza nella guida del veicolo rubato, il possesso di arnesi da scasso e dichiarazioni confessorie costituiscono elementi forti a sostegno della responsabilità per furto e rendono difficoltosa la contestazione dell'aggravante salvo specifiche e circostanziate critiche alla motivazione
- Per impugnare con successo l'applicazione di un'aggravante occorre puntare su elementi di fatto o profili logico-giuridici che dimostrino un errore nel nesso tra prova e conclusione (es. assenza totale di prova della disponibilità dell'imputato sul bene, prova di una custodia continua e adeguata del bene), non sulla mera proposizione di una diversa lettura delle stesse risultanze
- Il difensore che intende ottenere accoglimento in Cassazione dovrebbe formulare censure specifiche e indicare passaggi motivazionali contraddittori o mancanti nella decisione impugnata, evitando deduzioni generiche o riproposizioni dell'accertamento di merito
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