Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50690/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ricusazione dei giudici del collegio del Tribunale che, nel decidere sull'istanza dell'amministratore giudiziario volta a ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' dell'impresa "Finger food Indoor" (formalmente intestata al ricorrente), avrebbero deciso ultra petita imponendo la chiusura e la liquidazione dell'impresa; avrebbero inoltre manifestato indebitamente un convincimento anticipato sulla riferibilita' dell'impresa al proposto (il padre Angelo Porcino) e, in generale, sui presupposti per la successiva confisca, condizionando cosi' la terzieta' del ricorrente. Denunciata anche la violazione del contraddittorio prevista dall'art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale non contenesse autonome valutazioni di pericolosita' sociale o di ascrivibilita' dell'impresa al terzo che potessero configurare una "manifestazione indebitamente" anticipata del convincimento ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.; il Tribunale ha riprodotto elementi del provvedimento di sequestro e valutazioni richieste dall'art. 41 codice antimafia (anche in relazione al "grado di caratterizzazione" dell'attivita' rispetto al proposto e ai familiari), e la decisione di liquidare l'impresa e' stata qualificata come consequenziale alla reiezione della richiesta di prosecuzione ex artt. 41, comma 1-sexies e 5, d.lgs. 159/2011. Eventuali vizi relativi al contraddittorio avrebbero potuto incidere sulla legittimita' del provvedimento ma non giustificavano di per se' la ricusazione. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    richiede che il giudice abbia "manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"

    La Corte interpreta l'avverbio "indebitamente" come indicativo non solo di un comportamento non dovuto ma di un comportamento ingiusto/illecito o comunque contrario alla legge; la semplice adozione di considerazioni funzionali e necessarie alla decisione non integra la ricusazione. Per essere ricusabile l'anticipazione del convincimento deve essere estranea e non necessaria alla decisione adottata e avere portato pregiudizio.

  • art. 41 d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia), comma 1, lettera c), comma 1-sexies e comma 5

    la relazione dell'amministratore deve mettere in evidenza il "grado di caratterizzazione" dell'attivita' avuto riguardo al proposto e ai suoi familiari

    La Corte ritiene legittimo che il Tribunale, nel valutare la richiesta di prosecuzione dell'attivita', prenda in considerazione le emergenze gia' acquisite nel procedimento di prevenzione (compreso il grado di riferibilita' dell'impresa al proposto e ai familiari). La decisione di liquidare l'impresa puo' essere consequenziale alla reiezione della proroga prevista dagli articoli citati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del ricorrente; la Corte ha disposto l'addebito delle spese processuali a carico del ricorrente in relazione all'inammissibilita' del ricorso.

  • Sentenza Sezioni Unite "Lapelosa" n. 25951/2022

    Richiamata quale principio di riferimento sulle modalita' di valutazione delle censure di ricusazione: conferma i criteri stringenti per ritenere sussistente una "manifestazione indebita" del convincimento del giudice.

Massime di principio

  • Perche' una ricusazione ai sensi dell'art. 37, 1, lett. b) cpp sia accolta occorre dimostrare una manifestazione di convincimento del giudice che sia: 1) non necessaria alla decisione, 2) esterna all'esercizio delle funzioni giudiziarie nella specifica fase, e 3) di per se' ingiusta o illegittima (non basta un semplice errore o una decisione sfavorevole).
  • La riproposizione nel provvedimento decisionale di passaggi o emergenze gia' contenute nel provvedimento di sequestro non configura automaticamente pregiudizio o indebito convincimento se tali elementi sono rilevanti per valutare la prosecuzione dell'attivita' ex art. 41 codice antimafia.
  • La scelta di non autorizzare la prosecuzione dell'attivita' e di disporne la liquidazione puo' seguire logicamente dalla valutazione negativa del programma di continuita' prospettato dall'amministratore e non implica di per sè pregiudizio verso terzi formalmente titolari dell'impresa.
  • Eventuali vizi procedurali rilevabili (es. violazione del contraddittorio) possono incidere sulla legittimita' del provvedimento impugnato ma non bastano automaticamente a fondare la ricusazione dei giudici: la ricusazione richiede elementi che provino una concreta e indebita anticipazione del convincimento.
  • In situazioni analoghe, chi propone la ricusazione deve documentare puntualmente dichiarazioni o comportamenti del giudice che vadano oltre la necessaria motivazione del provvedimento e che dimostrino un reale pregiudizio decisionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.