Cassazione Penale, Ordinanza n. 13407/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che, in secondo grado, ha concordato con il Procuratore generale l'applicazione di una pena di sette anni di reclusione davanti alla Corte di appello, con rinuncia a ogni diverso motivo di censura. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, in particolare, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2), qualificato come violazione dell'art. 12 della legge n. 497 del 1942. La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l'ambito del sindacato ammissibile sulle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p., richiamando il principio per cui sono deducibili solo questioni sulla formazione del consenso al concordato, sul consenso del Procuratore generale e sulla corrispondenza tra accordo e pronuncia, mentre sono precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 129 c.p.p. e, inoltre, manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il reato contestato è punito con pena massima di dieci anni e, applicando gli artt. 157 e 161 c.p., il termine non era maturato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione conferma quindi la pena concordata in appello, pari a sette anni di reclusione, e mantiene ferma la pronuncia di secondo grado nei limiti dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Norme richiamate
La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti... ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
L'accordo in appello comporta rinuncia ai motivi non coltivati e delimita l'oggetto del sindacato successivo; il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro confini ristretti, essenzialmente su formazione del consenso, consenso del Procuratore generale e difformità della decisione rispetto all'accordo.
Nel giudizio avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile quando le parti abbiano rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato.
In presenza di ricorso inammissibile, la Corte dichiara l'inammissibilità con condanna alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 12 legge n. 497 del 1942
Il reato contestato al capo 2 è punito con pena massima di dieci anni di reclusione; tale dato è stato utilizzato per escludere la prescrizione sulla base degli artt. 157 e 161 c.p.
Richiamato per il calcolo del termine di prescrizione del reato contestato.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per escludere la maturazione della prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale che impedisce di devolvere al giudice di legittimità questioni ormai rinunciate, anche se rilevabili d'ufficio, salvo che si deduca un vizio che incida sull'illegalità della pena o sulla corrispondenza della decisione all'accordo.
- Avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e sentenza; non sono invece ammissibili le censure sui motivi rinunciati o sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La prescrizione va verificata alla luce della pena edittale del reato e del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.; se il termine non è decorso, la relativa eccezione è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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