Cassazione Penale, Sentenza n. 6298/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 30/4/1992, n. 285) con tassi alcolemici accertati di 2,58 g/l e 2,37 g/l e aggravanti (aver causato incidente; reato commesso tra le 22:00 e le 07:00). Sono dedotti due motivi: (1) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con censura della motivazione della Corte territoriale; (2) omissione di riconoscere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e di contenere la pena entro il minimo edittale, con contestazione della eccessiva entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità delle censure. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello lineare e congrua, ha escluso la sussistenza della causa di tenuità e ha ritenuto non viziata la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Confermata la condanna di primo e secondo grado: sei mesi di arresto, euro 2.250,00 di ammenda e revoca della patente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma applicata come fattispecie di reato per la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha valorizzato i tassi alcolemici molto elevati e le aggravanti (sinistro, orario notturno) come elementi decisivi per la condanna.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaminare tutti gli elementi elencati, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato negativamente sulla tenuità (pregiudizi penali dell'imputato e condotta di guida pericolosa), legittimando il rigetto della richiesta.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Articolo riferimento per la determinazione della pena e per la valutazione della tenuità dell'offesa; il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 e indicare i criteri effettivamente considerati nella motivazione, anche se non è obbligatorio elencarli tutti.
Dopo la modifica normativa, il giudice deve dar conto di aver valutato i criteri ex art. 133 c.p.; l'onere motivazionale analitico ricade soprattutto sulla decisione di riconoscere le attenuanti generiche (cioè chi afferma l'esistenza delle attenuanti deve motivare in positivo), mentre l'esclusione non richiede una motivazione altrettanto analitica se dal complesso argomentativo della sentenza risulta che i criteri sono stati valutati.
decreto-legge 23 maggio 2008, convertito
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato in relazione alla modifica dell'art. 62-bis c.p.; la Corte usa tale riferimento per spiegare l'attuale regime motivazionale sulle attenuanti generiche.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione all'imposizione delle spese e all'assenza di ragioni per l'esonero dal pagamento delle somme dovute; supporta la condanna del ricorrente alle spese e alla somma imputata.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione generico e la mera ripetizione delle censure già respinte in appello rende il ricorso per cassazione inammissibile: il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di esclusione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si valuta con i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice non è obbligato a esaurire tutti gli elementi elencati, ma deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivare la decisione.
- Le attenuanti generiche richiedono, se riconosciute, una motivazione positiva che illustri gli elementi che giustificano la mitigazione; l'omessa concessione non richiede un'analitica motivazione purché dal complesso della sentenza risulti che i criteri sono stati valutati.
- In presenza di elementi oggettivi aggravanti (tassi alcolemici molto elevati, incidente causato, orario notturno), è difficoltoso ottenere il riconoscimento della tenuità o delle attenuanti generiche; tali circostanze pesano significativamente sulla determinazione della pena.
- Per contestare la quantificazione della pena in cassazione è necessario un confronto specifico con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche sull'«eccessiva entità» sono destinate a fallire.
- Il ricorrente soccombente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; l'esonero richiede motivazioni specifiche.
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