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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03572/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un consorzio, dichiarato fallito dal tribunale e soccombente nel reclamo ex art. 18 l. fall. davanti alla corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva confermato il fallimento e la precedente declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo. In fatto, la corte territoriale aveva ritenuto il consorzio soggetto fallibile sulla base dello statuto e degli accertamenti sulla concreta attività imprenditoriale; aveva ritenuto legittima l’istanza di fallimento del pubblico ministero, anche per la presenza di ulteriori istanze dei creditori; aveva confermato l’inammissibilità del concordato preventivo per carenze del piano, in particolare sulla finanza esterna, sulle garanzie e sulla tempistica di recupero dei crediti, oltre che per la mancata considerazione di rilevanti debiti verso INPS; aveva infine respinto le doglianze sulla trattazione scritta disposta per l’emergenza sanitaria. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione dell’art. 1 l. fall., sostenendo che lo statuto del consorzio escludesse lo scopo di lucro e non provasse lo svolgimento di attività imprenditoriale; (2) violazione dell’art. 7 l. fall., deducendo la carenza di legittimazione del P.M. a chiedere il fallimento; (3) violazione dell’art. 162 l. fall., contestando la conferma dell’inammissibilità del concordato e sostenendo che il giudizio di merito sulla convenienza economica spettasse solo ai creditori, non al tribunale, oltre a richiamare rottamazione-ter e sospensione di cartelle; (4) violazione dell’art. 111 Cost., per asserito pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla trattazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, fondata anche sull’accertamento in fatto dell’effettivo svolgimento di attività imprenditoriale; inoltre ha ribadito che le società costituite in forme societarie e aventi oggetto commerciale sono fallibili per il solo dato costitutivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il P.M. aveva indicato il procedimento da cui era emersa la notitia decoctionis e, comunque, la giurisprudenza consente l’iniziativa del P.M. quando l’insolvenza emerga nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche fuori da un procedimento penale in senso stretto. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla fattibilità del piano concordatario, e perché la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui il tribunale verifica anche la fattibilità economica, se il piano appare prima facie irrealizzabile. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile, non essendo specificato quale concreto pregiudizio difensivo sarebbe derivato dalla trattazione scritta. Nessuna condanna alle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. fall.

    Le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi oggetto commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dal concreto e attuale esercizio dell’attività, poiché acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della costituzione.

  • art. 7 l. fall.

    Il pubblico ministero può richiedere il fallimento quando apprende la notitia decoctionis nell’esercizio dei compiti istituzionali, non solo in un procedimento penale pendente, ma anche in altre circostanze previste dalla norma e dai relativi atti d’indagine.

  • art. 162 l. fall.

    In sede di ammissione al concordato preventivo il tribunale deve verificare la fattibilità del piano anche sotto il profilo economico, quando l’irrealizzabilità sia prima facie percepibile, non limitandosi alla sola fattibilità giuridica.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe la corretta ricognizione della norma o la sua applicazione alla fattispecie astratta; non consente di rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure sono in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 111 Cost.

    La censura sul modello di trattazione scritta è inammissibile se formulata in modo generico e senza indicare il concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 354 c.p.c.

    Anche ove la doglianza sulla modalità di trattazione fosse fondata, essa rileverebbe solo se avesse inciso concretamente sul contenuto della decisione; non comporta automaticamente regressione del procedimento.

  • art. 380 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio nei presupposti del rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non colpisce tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, perché ciascuna di esse è da sola idonea a sorreggere la decisione.
  • Le società costituite in forma commerciale sono assoggettabili a fallimento per il solo dato della costituzione e dello scopo statutario, senza che sia necessario dimostrare il concreto inizio dell’attività d’impresa, salva la diversa disciplina dell’imprenditore individuale.
  • L’iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento è legittima quando la notitia decoctionis emerga nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ufficio, anche se non risulti un procedimento penale tipico e anche se la notizia provenga da atti non costituenti reato.
  • In materia di concordato preventivo, il tribunale deve svolgere una verifica di fattibilità non solo giuridica ma anche economica del piano, potendo negare l’ammissibilità quando il progetto sia manifestamente inidoneo a realizzare la causa concreta della procedura.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o degli atti di merito: la ricostruzione della fattispecie concreta resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Una doglianza sulle modalità di trattazione del processo è inammissibile se non indica in modo specifico quale concreta lesione del diritto di difesa sia derivata dalla scelta processuale adottata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioniGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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