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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10434/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore assunto dal comune con contratto a termine per profili connessi a liste di collocamento aveva ottenuto in primo e secondo grado il rigetto della domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato. In cassazione egli ha proposto quattro motivi, tutti diretti contro il mancato riconoscimento della conversione: censura di errata interpretazione del quadro costituzionale sul pubblico impiego, di motivazione su un punto decisivo, di violazione delle norme sull'accesso al pubblico impiego e del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, e art. 36, nonché della clausola 5 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE, con richiamo anche al principio di uguaglianza e alla denunciata disparità di trattamento. Nella memoria depositata in cassazione il ricorrente ha però chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di essere stato nel frattempo assunto a tempo indeterminato dal medesimo ente dal 19 dicembre 2022 all'esito di una procedura di stabilizzazione riservata ai dipendenti a termine.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'intervenuta stabilizzazione del lavoratore ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla pretesa conversione del precedente rapporto a termine. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando la vicenda come cessazione della materia del contendere. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della stabilizzazione intervenuta e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere rende inapplicabile il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di pubblico impiego e conversione del rapporto a termine

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di lavoro a termine nel pubblico impiego

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP

    richiamata dal ricorrente quale parametro europeo contro l'abuso dei contratti a termine

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione quando il ricorso divenga inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • art. 24 Cost.

    evocato dal ricorrente nel quadro del tema dell'accesso al pubblico impiego e delle garanzie costituzionali

  • art. 97 Cost.

    evocato dal ricorrente nel quadro del tema dell'accesso al pubblico impiego e dei limiti alla conversione nel pubblico impiego

  • art. 3 Cost.

    evocato dal ricorrente per denunciare una disparità di trattamento

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente perde interesse alla decisione per effetto di un fatto sopravvenuto che soddisfa o supera la pretesa azionata, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, quale effetto della cessazione della materia del contendere.
  • Nelle controversie sul rapporto di lavoro a termine nel pubblico impiego, l'eventuale successiva stabilizzazione del lavoratore può far venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sulla conversione del precedente contratto a tempo indeterminato.
  • La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi inammissibili o improcedibili, poiché viene meno la necessità di verificare la virtuale fondatezza dell'impugnazione ai fini sanzionatori.
  • In presenza di sopravvenienze che definiscono la posizione sostanziale dedotta in giudizio, la regolazione delle spese può essere integralmente compensata, specie quando la questione affrontata risulti inserita in un quadro giurisprudenziale in progressivo consolidamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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