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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10251/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione deducendo la prescrizione dei reati (detenzione di ordigni pirotecnici esplosivi e ricettazione) ai sensi dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che il termine di prescrizione si sarebbe già maturato durante il processo d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha escluso l'applicabilità della sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 83, comma 4, del d.l. n.18/2020 al procedimento in oggetto e ha calcolato che, avendo la sentenza di primo grado interrotto la prescrizione il 6 giugno 2012 e la pena massima edittale prevista per entrambi i reati essendo di otto anni, il termine di prescrizione si è compiuto il 6 giugno 2020, prima della celebrazione del giudizio d'appello. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione e ha eliminato la pena già irrogata.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale; qui è stata applicata per entrambe le imputazioni la pena massima di otto anni per il calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27)

    La sospensione dei termini processuali prevista per l'emergenza Covid-19 si applica solo se il procedimento aveva subito una effettiva stasi per effetto della normativa emergenziale (udienza fissata o termine processuale ricadente nel periodo indicato). La Corte ha ritenuto che il procedimento in esame non rientrasse nelle ipotesi di sospensione applicabile.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola in base al massimo della pena edittale applicabile al reato; occorre verificare la data dell'atto interruttivo (es. sentenza di primo grado) per determinare il termine a partire da quella data.
  • Le sospensioni dei termini processuali introdotte per cause straordinarie (es. emergenza pandemica) si applicano solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma che le introduce (udienza fissata o termine processuale decorreva nel periodo indicato); non vanno automaticamente considerate in ogni procedimento.
  • Se la prescrizione si è compiuta prima della celebrazione del giudizio di appello, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e disporre l'eliminazione della pena già irrogata.
  • In casi simili è fondamentale documentare le date chiave (atto interruttivo della prescrizione, eventuali atti interruttivi successivi, date di fissazione udienze e atti processuali) e verificare eventuali sospensioni o interruzioni autorizzate dalla legge.

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