Cassazione Civile, Ordinanza n. 42054/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatori)
La controversia
Alcuni investitori avevano agito davanti al Tribunale chiedendo di accertare la nullità o comunque l'annullamento dei contratti di acquisto di azioni di una società emessi nel periodo 1997-2000, con condanna alla restituzione delle somme investite e, in ogni caso, al risarcimento dei danni. La domanda era rivolta contro la società di intermediazione che aveva indicato i promotori finanziari coinvolti nelle operazioni e contro due promotori. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità della società ritenendo non provato che i promotori avessero operato nella qualità di suoi promotori nell'ambito specifico delle operazioni contestate, valorizzando la documentazione e le testimonianze acquisite. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, gli investitori denunciavano violazione della disciplina sulla responsabilità dell'intermediario e dell'apprezzamento delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il nesso tra l'attività dei promotori e la società, nonostante le vendite fossero avvenute tramite la rete commerciale dell'intermediario e nell'ambito dei rapporti già intrattenuti con la clientela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente sussiste quando ricorra un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore finanziario. Non è invece necessario dimostrare la spendita del nome della società o un suo coinvolgimento apparente nella singola operazione, essendo sufficiente che la condotta del promotore sia stata resa possibile dall'inserimento nell'attività dell'intermediario e si collochi nel quadro delle attività funzionali all'incarico. Ritenendo errata la diversa impostazione della Corte d'appello, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità solidale dell'intermediario per i fatti dei promotori finanziari, ove sussista il nesso di occasionalità necessaria
interpretato nel senso che la responsabilità dell'intermediario non richiede la spendita del nome della società, ma la riferibilità della condotta del promotore al quadro delle attività funzionali all'incarico
dedotto come norma violata per l'asserita erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario risponde in solido dei danni arrecati dal promotore quando la condotta illecita si inserisca, anche abusivamente o oltre i limiti del mandato, nell'ambito delle attività funzionali affidate al promotore.
- La responsabilità del preponente non viene meno per il solo fatto che il promotore abbia agito per finalità estranee o abbia ecceduto le istruzioni ricevute, se l'illecito è stato reso possibile dall'inserimento del promotore nell'organizzazione dell'intermediario e appare, verso il terzo in buona fede, come sviluppo dell'incarico conferito.
- Per escludere la responsabilità dell'intermediario non basta evidenziare l'assenza di spendita del nome della società o di un suo coinvolgimento formale nella singola operazione; occorre accertare l'eventuale anomalia del comportamento del risparmiatore, quali collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore.
- Il nesso di occasionalità necessaria è integrato quando il comportamento del promotore rientra nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli, indipendentemente dalla violazione di limiti interni o dall'estraneità soggettiva dell'intermediario all'operazione specifica.
Come è indicizzato
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