Cassazione Penale, Ordinanza n. 03606/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di favoreggiamento per avere consegnato agli inquirenti un telefono diverso da quello effettivamente in uso al marito deceduto, pur sapendo dell'esistenza del cellulare bianco e della sua disponibilità presso il nucleo familiare. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, la difesa sosteneva una lettura alternativa del compendio probatorio, valorizzando alcuni elementi ritenuti incompatibili con la versione accusatoria: la conversazione con un terzo, la proprietà del cellulare bianco in capo alla sorella della ricorrente e il fatto che agli inquirenti non fosse stata specificamente richiesta la consegna di quel preciso apparecchio. Il ricorso mirava quindi a contestare la tenuta logica della motivazione e la sussistenza degli elementi del favoreggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una mera proposta di lettura alternativa del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse logicamente coerente nel valorizzare: la disponibilità del cellulare bianco presso la vittima, l'impossessamento del telefono da parte del fratello della vittima, la successiva consegna alla moglie, la consapevole mancata consegna del cellulare richiesto, l'adesione della ricorrente al progetto di sottrarre il telefono alle forze dell'ordine e l'idoneità della condotta a interferire con le indagini. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata qualificata come favoreggiamento personale, ritenendosi sufficiente un comportamento fraudolento idoneo ad alterare il corso delle indagini, anche senza un ausilio effettivo e concreto al soggetto che aveva commesso il reato presupposto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio mediante la semplice prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e priva di lacune o fratture manifeste.
- Il delitto di favoreggiamento personale può essere integrato anche da una condotta fraudolenta di occultamento o sostituzione di un oggetto rilevante per le indagini, quando essa sia concretamente idonea ad alterare il corso investigativo e a modificare il contesto fattuale di accertamento.
- Ai fini della configurabilità del favoreggiamento è sufficiente il dolo generico, desumibile dalla consapevole adesione dell'agente al progetto di elusione delle investigazioni, non essendo necessario che la condotta produca un effettivo vantaggio al soggetto favorito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso presenti profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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