Cassazione Penale, Ordinanza n. 02608/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, con sentenza del 3 marzo 2025, aveva rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione giuridica dei fatti contestati; b) omessa emissione di sentenza di non doversi procedere; c) mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, osservando che le censure inerenti alla penale responsabilità erano state rinunciate in appello e quindi non potevano essere riproposte in sede di legittimità; quanto alla recidiva, il motivo è stato reputato aspecifico perché non confrontato in modo compiuto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la molteplicità e specificità dei precedenti penali, anche recenti, e la conseguente capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha rilevato, da un lato, che le doglianze sulla responsabilità penale erano precluse perché i corrispondenti motivi d'appello erano stati rinunciati; dall'altro, che la censura sulla recidiva era generica e si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso, senza che la Cassazione entri nel merito della sua qualificazione per effetto della preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Viene richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È richiamato implicitamente nel riferimento ai vizi di motivazione e violazione di legge dedotti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia, in appello, a motivi attinenti alla responsabilità penale determina la formazione del giudicato sui capi interessati e impedisce di riproporre in cassazione censure riferite ai medesimi motivi rinunciati.
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito o che non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla recidiva deve essere sorretta da una puntuale critica delle ragioni poste a base del relativo riconoscimento; in difetto, il motivo è aspecifico e non scrutinabile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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