Cassazione Civile, Ordinanza n. 27857/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento di somme dovute dalla società debitrice principale e da alcuni fideiussori, a titolo di saldo di rapporti di conto corrente e di anticipo su fattura. La fideiussore opponeva il decreto deducendo, tra l'altro, l'applicazione di interessi superiori a quelli consentiti, la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere la banca concesso nuovo credito alla debitrice principale pur conoscendone il peggioramento economico senza informare e senza autorizzazione della garante, la violazione della buona fede, la compensazione con crediti vantati dalla debitrice principale verso terzi e la conseguente illegittima quantificazione del dovuto, nonché il diritto al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo non provata la mala fede della banca e desumendo la conoscenza, in capo alla garante, delle difficoltà economiche della società per la sussistenza di rapporti familiari e societari. In Cassazione la ricorrente deduceva soprattutto la falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. e dei principi di buona fede, sostenendo che la sola parentela o convivenza non bastasse a presumere la conoscenza della situazione debitoria, oltre a contestare il computo degli interessi moratori e l'omessa valutazione dell'eccezione di compensazione e della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso limitatamente alla parte in cui la Corte d'appello aveva fondato la conoscenza presunta della situazione economica del debitore principale sui soli rapporti familiari e societari tra la garante e l'amministratore/socio della debitrice principale. Ha invece ritenuto non fondata la censura relativa alla clausola contrattuale che imponeva un obbligo informativo al fideiussore, ritenendola valida e non equivalente a una rinuncia preventiva all'art. 1956 c.c. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio affermato, anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
La tutela del fideiussore opera quando il creditore concede nuovo credito al debitore principale, pur conoscendone il peggioramento delle condizioni economiche, senza autorizzazione del garante; la mancata autorizzazione non è liberatoria se la conoscenza delle difficoltà è comune o presunta in capo al fideiussore.
La clausola che prevede un obbligo informativo a carico del fideiussore non è nulla per il solo fatto di affiancarsi alla disciplina dell'art. 1956 c.c., poiché non integra una rinuncia preventiva alla liberazione del garante né una limitazione di responsabilità della banca.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale; il motivo era richiamato per contestare l'inclusione di interessi moratori e anatocismo nel debito garantito.
Richiamato in relazione alla contestazione degli interessi moratori sul credito azionato.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla quantificazione del debito e sugli interessi.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre vizi motivazionali e di motivazione apparente della sentenza impugnata.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
Richiamato quale parametro della valutazione delle prove e delle presunzioni.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in tema di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
Richiamato per censurare l'uso di presunzioni semplici da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare la sufficienza e la gravità delle presunzioni poste a base della decisione.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia su alcune eccezioni e domande, tra cui compensazione e domanda risarcitoria.
Richiamato nel motivo relativo alla compensazione/cessione del credito, secondo la prospettazione della ricorrente.
Richiamato nel motivo relativo alla detrazione di crediti verso terzi e alla compensazione.
Richiamato con riferimento alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della banca.
Richiamato per la domanda risarcitoria da danni non patrimoniali.
Massime di principio
- La clausola con cui il fideiussore assume un obbligo di informarsi o di informare non è di per sé nulla né equivale a rinuncia preventiva alla liberazione prevista dall'art. 1956 c.c., purché il comportamento della banca resti conforme a buona fede e correttezza.
- Per escludere la responsabilità del garante ai sensi dell'art. 1956 c.c. non basta allegare un generico peggioramento delle condizioni del debitore principale: il fideiussore deve provare che il creditore ha concesso nuovo credito, senza autorizzazione, pur conoscendo quel peggioramento.
- La conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale non può essere automaticamente presunta dal solo rapporto di parentela o di convivenza tra fideiussore e soggetto legato alla società debitrice; occorrono elementi concreti ulteriori idonei a dimostrare la reale consapevolezza del garante.
- La protezione del fideiussore ex art. 1956 c.c. è funzionale a tutelare chi rimane estraneo ai reali sviluppi del rapporto garantito; quando l'estraneità non sia dimostrata, il giudizio sulla liberazione non può fondarsi su presunzioni meramente familiari.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la quantificazione del credito garantito e le eccezioni su interessi, compensazione e limiti della fideiussione richiedono uno specifico esame delle allegazioni e dei documenti dedotti, ove non assorbiti da un diverso esito della questione principale.
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