Cassazione Penale, Ordinanza n. 05109/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'attendibilità dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa, sostenendo che il riconoscimento non sarebbe affidabile; 2) violazione di legge sul giudizio di responsabilità, contestando la sussistenza di artifizi e raggiri e quindi la ricostruzione della condotta fraudolenta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo una mera reiterazione di doglianze in fatto già disattese dalla Corte di appello, rilevando che l'individuazione fotografica è utilizzabile come prova atipica ex art. 189 c.p.p. e che la motivazione di merito sull'affidabilità del riconoscimento era congrua. Ha considerato anche il secondo motivo una riproposizione di questioni già esaminate, osservando che la Corte territoriale aveva descritto in modo puntuale la condotta decettiva dell'imputato, fondata su rassicurazioni non veritiere, pretesti successivi e mancata risposta alla richiesta formale di pagamento. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la pena era stata determinata correttamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando l'insidiosità della condotta e l'entità del danno. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento fotografico, pur non essendo disciplinato espressamente dal codice, è considerato un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio come prova atipica.
La congruità della pena va valutata secondo la discrezionalità del giudice di merito, facendo applicazione degli indici normativi relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere, valorizzando nel caso concreto l'insidiosità della condotta e l'entità del danno.
Massime di principio
- L'individuazione fotografica della persona offesa è utilizzabile nel processo penale come prova atipica; la sua attendibilità va apprezzata dal giudice di merito, e in cassazione si controlla solo la coerenza logica e la congruenza della motivazione resa sul punto.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto quando le censure ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per reati caratterizzati da condotta fraudolenta, è sufficiente una motivazione che descriva in modo puntuale gli artifici o raggiri e la loro idoneità decettiva.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha fatto applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha motivato in modo non manifestamente illogico sulla gravità del fatto e sul danno cagionato.
Come è indicizzato
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