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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11152/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari per Carelli, indagato per associazione per delinquere finalizzata a reati connessi al gioco e reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento ed autoriciclaggio, con aggravante di aver agevolato un'associazione mafiosa. Il ricorrente contestava: 1) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., sostenendo l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza o i contatti tali da agevolare l'associazione mafiosa; 2) la sussistenza dell'associazione per delinquere e del ruolo di promotore, poiche le intercettazioni e le conversazioni valutate erano esigue e riconducibili all'attivita imprenditoriale lecita o a rapporti tra operatori del settore; 3) la mancanza delle esigenze cautelari e la non corretta valutazione dei criteri di scelta della misura, anche in considerazione della distanza temporale dei fatti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto carente la gravita indiziaria in ordine al reato associativo: le prove principali erano poche conversazioni dalle quali emergeva soprattutto che Carelli gestiva l'attivita imprenditoriale ricorrendo a sistemi illeciti per alterare apparecchi da gioco, il che integra reati come truffa allo Stato o frode informatica ma non prova in modo grave l'esistenza di un'organizzazione associativa generalizzata. La Corte ha osservato che per configurare l'associazione per delinquere occorre evidenziare una forma di organizzazione e collegamento tra presunti associati, non invece rapporti episodici o rapporti uno a uno con gestori. Analogamente, la correlazione tra l'attivita di Carelli e una presumibile spartizione territoriale autorizzata da consorterie mafiose non risultava adeguatamente provata. Per tali ragioni l'ordinanza e' stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, affinche siano colmate le carenze motivazionali; i profili relativi all'aggravante mafiosa e alle esigenze cautelari restano subordinati a un'eventuale rinnovata valutazione della gravita indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, codice penale

    La Corte richiede elementi indiziari tali da dimostrare non solo l'esistenza di condotte illecite ripetute, ma una forma organizzativa e di collegamento compatibile con il paradigma dell'associazione mafiosa o dell'associazione per delinquere. La mera pluralita di rapporti illeciti o la gestione illecita di apparecchi non e' sufficiente per la qualifica associativa e per l'applicazione dell'aggravante.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, co. 7

    Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il procedimento per nuovo giudizio.

  • art. 94 (riferimento procedurale)

    Richiamato nell'ordine finale per gli adempimenti di cancelleria; indicazione procedurale per esecuzione della sentenza.

  • Giurisprudenza citata: Sez.6, n. 41767 del 20/6/2017, Boschi

    Richiamata per indicare che le condotte quali alterazione degli apparecchi possono integrare reati come la truffa ai danni dello Stato e quindi sono penalmente rilevanti, ma distinti dall'esistenza di un'associazione per delinquere.

  • Giurisprudenza citata: Sez.2, n. 47302 del 14/9/2021, Scordino

    Richiamata per sottolineare che le condotte di frode informatica possono essere configurate rispetto alle alterazioni dei sistemi di trasmissione dati degli apparecchi da gioco; tali reati non implicano automaticamente l'esistenza di un'organizzazione associativa.

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione per delinquere e' necessario dimostrare, anche ai fini cautelari, l'esistenza di una forma di organizzazione e di collegamento tra i partecipanti; conversazioni isolate o rapporti uno a uno con gestori non bastano.
  • La presenza di condotte ripetute e di sistemi illeciti utilizzati nell'attivita imprenditoriale puo' integrare reati autonomi (ad es. truffa allo Stato, frode informatica), ma questi non si trasformano automaticamente in prova di un'associazione criminale.
  • L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa richiede elementi specifici che colleghino in modo grave e non equivoco l'attivita del ricorrente all'associazione mafiosa; la mera esistenza di una spartizione territoriale non dimostrata compiutamente non e' sufficiente.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve valutare alternative interpretative delle intercettazioni, tenendo conto di possibili spiegazioni lecite e di rapporti imprenditoriali preesistenti, prima di ritenere sussistenti i gravi indizi.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare si fonda su elementi isolati o insufficientemente correlati, il rimedio tipico e' l'annullamento con rinvio per consentire una rinnovata e piu completa valutazione probatoria.

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