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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30021/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e che riproponevano questioni già affrontate e respinte in appello con argomenti giuridici corretti, senza confutare in modo specifico la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale in forma tentata e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due e riguardavano, da un lato, dedotte carenze motivazionali sulla sussistenza del tentativo di resistenza sotto il profilo dell'elemento soggettivo, e, dall'altro, la contestazione del requisito della presenza di più persone richiesto per l'oltraggio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Il requisito della presenza di più persone, necessario per integrare il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, non può essere contestato con censure generiche o meramente riproduttive di quelle già esaminate dal giudice di merito.

  • artt. 56-337 c.p.

    La censura sull'elemento soggettivo del tentativo di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile se non confronta in modo specifico la ratio decidendi della sentenza di merito e si limita a reiterare doglianze già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Le deduzioni che attengono alla motivazione sulla sussistenza del reato e sull'elemento soggettivo devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la semplice affermazione di carenze motivazionali non è sufficiente.
  • Per contestare il requisito strutturale della fattispecie penale, come la presenza di più persone nell'oltraggio a pubblico ufficiale, occorre un motivo specifico e autosufficiente, non una doglianza generica.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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