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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17772/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione principalmente per (1) mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo A (art. 316-ter cod. pen.) con riferimento alle annualità 2014-2016; (2) mancato riconoscimento del difetto di offensività del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000), dato che la Guardia di Finanza sarebbe comunque riuscita a ricostruire la contabilità; (3) diniego delle circostanze attenuanti generiche da parte del Tribunale. In sede di merito vi è contrasto tra le decisioni: il Tribunale di Udine aveva ritenuto plurime condotte e computato un aumento di sei mesi per continuazione esterna, mentre la Corte d'appello ha ritenuto il fatto unico collocando la consumazione al pagamento dell'ultima rata nel dicembre 2018, respingendo l'eccezione di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (prescrizione relativa al reato di cui al capo A, art. 316-ter cod. pen.). Ha ritenuto che dalle decisioni di merito non emergano chiaramente se le condotte mendaci siano state una sola o plurime; in applicazione del principio delle Sezioni Unite la consumazione dell'art. 316-ter può coincidere con l'ultimo pagamento solo se i benefici derivano da un'unica dichiarazione mendace, mentre se vi sono più dichiarazioni mendaci la prescrizione va valutata per ciascun episodio. Per tale ragione la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo A e alla parte relativa alla eventuale rideterminazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto: vengono confermate le condanne per gli altri capi (in particolare capo B e capo D); il motivo sul difetto di offensività e quello sul diniego delle attenuanti sono ritenuti inconsistenti.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma è stata interpretata, alla luce di orientamenti delle Sezioni Unite, come reato unitario a consumazione prolungata se i benefici economici derivano da un'unica originaria dichiarazione mendace od omissiva; in tal caso la consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo. Se, invece, le dichiarazioni mendaci sono plurime, la prescrizione va valutata separatamente per ciascun episodio.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili sussiste anche quando la ricostruzione del reddito o del volume d'affari non sia impedita in via assoluta ma sia comunque resa difficoltosa al punto da ostacolare una ricostruzione precisa; la presenza di documentazione parziale (es. emissione di 33 fatture di cui esibite 13) può integrare l'elemento materiale del reato.

  • art. 81, comma (continuazione) cod. pen.

    La disposizione sull'aumento per continuazione è stata applicata dal primo giudice con aumento di sei mesi; la Corte d'appello ha però mutato la valutazione sulla unitarietà della condotta, creando una discrepanza che la Corte di cassazione ha ritenuto irrisolta e da chiarire in sede di rinvio.

  • art. 348 cod. pen.

    Norma relativa ad uso di atto falso; la Corte d'appello ha assolto l'imputato per il capo C (art. 348), decisione confermata di fatto dalla Cassazione (non oggetto di annullamento).

  • art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma amministrativa citata nel capo B; la responsabilità accertata per il capo B è stata ritenuta definitiva e non impugnata con successo.

  • Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024 (giurisprudenza)

    Richiamata come principio di diritto: stabilisce i criteri per qualificare l'art. 316-ter come reato unitario a consumazione prolungata o come plurali episodi, con conseguente disciplina della prescrizione.

  • Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 (Vitali) (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'impossibilità di ricostruire il reddito non va intesa in senso assoluto: l'accertamento può ritenere sussistente l'elemento oggettivo del reato tributario anche quando la ricostruzione richiede acquisizioni documentali da terzi o approfondimenti.

Massime di principio

  • Per l'art. 316-ter cod. pen. va sempre accertato se i benefici economici derivano da una sola dichiarazione mendace od omissiva (fattispecie unitaria) oppure da più dichiarazioni autonome: la qualificazione incide direttamente sul termine di prescrizione e sulla misura della pena.
  • La consumazione del reato di indebita percezione di benefici continuativi coincide con l'ultimo pagamento solo se esiste un'unica fonte mendace; in presenza di plurime autocertificazioni mendaci va valutata la prescrizione per ciascun episodio.
  • Nel delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 non è richiesta l'impossibilità assoluta di ricostruire la contabilità: è sufficiente che l'occultamento o la distruzione ostacolino significativamente la ricostruzione, anche se la Guardia di finanza o l'autorità riescono parzialmente a ricostruire i dati.
  • Il giudice di merito deve motivare chiaramente la scelta tra qualificazione unitaria o plurima dei fatti quando dalle imputazioni e dagli atti emergono elementi contrastanti; la carenza di tale motivazione può comportare annullamento e rinvio.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche richiede bilanciamento tra elementi di cooperazione o scelta del rito e la gravità del comportamento, la recidiva o precedenti rilevanti: precedenti recenti e pervicacia possono giustificare il diniego delle attenuanti.
  • In appello e in cassazione vige il principio che eventuali aumenti per continuazione devono essere coerenti con la qualificazione della fattispecie; non si può mantenere un aumento per continuazione se la decisione riconosce la unitarietà del fatto senza adeguata spiegazione.

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