Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15191/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 28/06/2016 al 04/07/2017. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la "condotta ostativa" di cui all'art. 314 c.p.p., in particolare sulla base delle dichiarazioni di due migranti che indicavano Sonkor come conducente del gommone e di presunte contraddizioni e reticenze nelle dichiarazioni rese dall'interessato nei vari interrogatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato l'impatto delle informazioni fornite da Sonkor (in particolare l'interrogatorio del 17/02/2017) sull'emissione e sul mantenimento della misura cautelare, né ha dimostrato che le presunte incongruenze costituissero un comportamento doloso o gravemente colposo tale da ostacolare le indagini. Inoltre la sentenza richiama la disciplina recente che esclude che l'esercizio della facoltà di non rispondere incida sul diritto alla riparazione, e sottolinea che la semplice riluttanza o incompletezza, quando non idonea a deviare le indagini, non integra di per sé la condotta ostativa.

Norme richiamate

  • art. 12 D.Lgs. 286/1998 (norme su ingresso e soggiorno degli stranieri)

    Norma delittuosa che individuava il fatto contestato (traffico/agevolazione dell'immigrazione clandestina); nel processo penale era il capo di imputazione, ma ai fini della riparazione la Cassazione valuta la congruità del quadro indiziario che aveva sostenuto la misura cautelare

  • art. 314 cod. proc. pen. (prima formulazione e richiamo alla condotta ostativa)

    Norma che esclude il diritto alla riparazione quando l'imputato abbia posto in essere condotte ostative. La Corte d'appello l'aveva invocata per escludere l'indennizzo; la Cassazione ha precisato che la condotta ostativa richiede un'effettiva rilevanza ostacolante delle dichiarazioni/atti dell'indagato e non può essere desunta da semplici incongruenze o incompletezze non idonee a sviare le indagini

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (facoltà di non rispondere)

    Disciplina il diritto dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere. La Cassazione richiamando la modifica normativa ha sottolineato che l'esercizio di tale facoltà non può incidere negativamente sul diritto alla riparazione

  • Decreto legislativo n. 188 del 8/11/2021

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    Modifica che esclude espressamente, ai fini della riparazione, la rilevanza negativa dell'esercizio della facoltà di non rispondere; la Corte la utilizza per affermare che riluttanza o risposte parziali non possono automaticamente costituire condotta ostativa

  • Giurisprudenza sulla autonomia del giudizio per la riparazione (Sez.4, sent. n.3895/2017 e altre richiamate)

    Principio che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione valuta se il compendio probatorio abbia potuto indurre in errore e se vi sia stata condotta gravemente colposa dell'imputato; può rivalutare fatti penalmente irrilevati ai fini della riparazione

Massime di principio

  • La domanda di equa riparazione richiede una valutazione autonoma e specifica: non basta che l'imputato sia stato indiziato o poi assolto, occorre verificare se il quadro probatorio abbia effettivamente indotto in errore il giudice cautelare e se l'imputato abbia tenuto una condotta gravemente colposa od ostativa alle indagini.
  • Incoerenze, imprecisioni o risposte incomplete dell'indagato non sono automaticamente idonee a configurare una condotta ostativa; è necessario che quelle dichiarazioni abbiano concretamente depistato le indagini o reso impossibile il tempestivo accertamento dell'estraneità.
  • Il giudice della riparazione deve esaminare temporalmente e causalmente l'incidenza delle informazioni rese dall'indagato (cioè se e quando chiarimenti successivi avrebbero potuto influenzare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare).
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato per escludere il diritto alla riparazione (soprattutto dopo la modifica normativa del 2021): la scelta difensiva di non rispondere o di fornire risposte parziali non determina di per sé la perdita dell'indennizzo.
  • Per ottenere il rigetto della riparazione il giudice deve motivare in modo puntuale come e perché la condotta dell'imputato abbia ostacolato le indagini in maniera grave e colposa; mere affermazioni generiche di 'reticenza' o 'contraddizioni' sono insufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.