Cassazione Penale, Ordinanza n. 21249/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La persona condannata ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna. In concreto, la richiesta riguardava due episodi di rapina impropria, commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro e con diverse modalità esecutive, nonché un fatto di indebito utilizzo di carta bancomat giudicato con una terza sentenza. La ricorrente sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa del compendio probatorio e contestava la valutazione della distanza temporale e dell'assenza di un disegno criminoso unitario, chiedendo il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità perché diretti, nella sostanza, a sollecitare un riesame del merito e, per il resto, manifestamente infondati o generici. Ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il lasso temporale tra i fatti, le diverse modalità esecutive e la disomogeneità tra i reati escludevano il riconoscimento della continuazione, in assenza di elementi sintomatici di una preordinazione unitaria sin dall'inizio. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede indici concreti di un medesimo disegno criminoso; la sola comunanza soggettiva o la mera serialità dei fatti non bastano, specie quando vi siano notevole distanza temporale, modalità esecutive diverse e disomogeneità tra i reati.
versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata come base del potere di applicare la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, previa valutazione della colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non è sufficiente la mera ripetizione di reati, occorrendo elementi concreti che dimostrino una deliberazione criminosa unitaria già presente al momento del primo fatto.
- La distanza cronologica significativa tra i fatti può costituire un forte indice contrario alla continuazione, soprattutto se non è accompagnata da elementi specifici che ne superino il rilievo.
- Le differenze nelle modalità esecutive e la disomogeneità tra i reati oggetto della richiesta possono escludere il medesimo disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito quando la motivazione del giudice di merito è non manifestamente illogica e correttamente argomentata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella sua proposizione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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