Cassazione Penale, Sentenza n. 28634/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre gruppi di censure: 1) violazione di legge per non avere dichiarato la prescrizione del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) e per avere illegittimamente considerato la recidiva ai fini della determinazione della pena (art. 99 c.p.); 2) violazione delle regole processuali circa l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di fornire motivazione rafforzata in caso di riforma di un'assoluzione di primo grado; 3) illogicità e carenza di motivazione nella valutazione probatoria che ha portato all'identificazione dell'imbarcazione investitrice (affidandosi al colore blu della chiglia e al cd. "falso alibi" dell'imputato) senza adeguati elementi individualizzanti, senza accertamento tecnico e non valorizzando le contraddizioni e l'indeterminatezza delle testimonianze.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha pronunciato sentenza liberatoria ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., per i reati ascritti ai capi A) (lesioni personali colpose) ed E) (omissione di soccorso), con conseguente prevalenza dell'esito assolutorio anche sul reato A) che si era nel frattempo prescritto. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito la necessaria "motivazione rafforzata" e non abbia adeguatamente confutato la valutazione assolutoria del primo giudice, attribuendo indebitamente valore individualizzante al colore della chiglia e al presunto falso alibi senza adeguati riscontri. È rimasta ferma la condanna per il capo C), non oggetto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni di impugnazione: il ricorso deduceva violazione di legge e carenza motivazionale; la Corte ha esaminato i motivi ai sensi di questa disposizione
art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
Regola che disciplina la prevalenza dell'estinzione del reato (es. prescrizione) sull'esito assolutorio di primo grado; la Corte ricorda che, se l'assoluzione non è stata adeguatamente confutata con motivazione rafforzata, l'esito assolutorio può prevalere anche se il reato si è poi estinto
Disciplina della recidiva: il ricorrente contestava l'applicazione della recidiva a reato colposo; la Corte prende atto della censura ma decide sulla base della carenza motivazionale dell'appello
Norma sulle lesioni personali colpose, titolo di reato contestato al capo A); la prescrizione di tale reato è intervenuta durante il giudizio di legittimità
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di pronunciare sentenza liberatoria 'perché il fatto non sussiste' o 'perché non è stato commesso dall'imputato'; la Corte ha adottato tale pronuncia per i capi A) ed E) per carenza di motivazione rafforzata dell'appello
Massime di principio
- Se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su rivalutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria (se del caso) e soprattutto a fornire una motivazione rafforzata che confuti specificamente e logicamente la decisione assolutoria del primo grado; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento e la pronuncia di assoluzione da parte della Cassazione
- La prescrizione sopravvenuta non impedisce alla Corte di Cassazione di accertare e ribadire l'errore di valutazione probatoria dell'appello: se la motivazione dell'appello è inadeguata, prevale l'esito assolutorio del primo grado anche quando il reato si sia prescritto nel frattempo
- Caratteristiche descrittive comuni (es. colore della chiglia) non possono da sole essere ritenute elementi individualizzanti dell'autore del fatto senza adeguati riscontri comparativi o tecnici; l'attribuzione di valore decisivo a tali elementi richiede spiegazioni convincenti sulla loro rarità o esclusività
- Perché un alibi costituisca "falso alibi" idoneo a costituire indizio di colpevolezza deve emergere che si tratti di una dichiarazione mendace e preordinata; errori o imprecisioni temporali non provano necessariamente un alibi mendace e non acquistano valore indiziario se non collegati a un intento di eludere l'accertamento
- Elementi tecnici (perizie, accertamenti sulla compatibilità della ferita con parti dell'imbarcazione, verifiche comparative fra natanti, analisi puntuale di tabulati/celle telefoniche) sono spesso necessari per trasformare indizi generici in elementi di identificazione; la loro assenza rende più debole la tesi accusatoria
- L'applicazione della recidiva va valutata alla luce della natura del reato (colposo vs doloso) e delle norme che ne limitano la rilevanza; contestazioni sulla illegittima applicazione della recidiva possono incidere sulla determinazione della pena ma non sostituiscono la necessità di una motivazione probatoria adeguata per la condanna
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