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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30285/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso dell'imposta sostitutiva versata in relazione alla rideterminazione del valore di un pacchetto azionario. La contribuente aveva aderito alla procedura agevolativa di rivalutazione delle partecipazioni prevista dalla normativa fiscale: una prima volta nel 2002 e poi una seconda volta nel 2005, con pagamento rateale dell'imposta sostitutiva. Dopo avere pagato le prime due rate, aveva donato parte delle azioni a familiari e aveva poi versato la terza rata solo in proporzione alle azioni rimaste in suo possesso, ritenendo che la quota riferibile alle partecipazioni donate dovesse essere pagata dai donatari. L'Amministrazione aveva però iscritto a ruolo anche la parte della terza rata non versata dalla contribuente, e i giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, ritenendo che con la donazione l'onere tributario si fosse trasferito ai donatari. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo la violazione della disciplina sulla rivalutazione delle partecipazioni e sostenendo che l'obbligazione tributaria si perfeziona con il pagamento dell'intera imposta o, in caso di rateizzazione, con il pagamento della prima rata, sicché il successivo trasferimento delle quote non incide sull'obbligo già sorto in capo al soggetto che aveva esercitato l'opzione. La contribuente, nel controricorso, ha sostenuto l'inammissibilità del motivo e ha richiamato anche le difese rimaste assorbite in appello, rilevando inoltre che i donatari avevano effettuato una successiva rivalutazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, una volta esercitata l'opzione per la procedura di rivalutazione e perfezionatasi la stessa con il pagamento della prima rata, il successivo trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni non trasferisce al donatario l'obbligo tributario residuo né consente al donante di ottenere il rimborso della quota di imposta corrispondente alle azioni donate. La successiva rivalutazione operata dai donatari non rileva ai fini del diritto al rimborso del donante, perché il rimborso spetta solo ai soggetti che si avvalgono della nuova rideterminazione dei valori di acquisto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, L. 28 dicembre 2001, n. 448

    La disciplina di rivalutazione delle partecipazioni si perfeziona con la redazione della perizia e con il versamento dell'imposta sostitutiva, anche mediante pagamento della sola prima rata se si è scelta la rateizzazione; l'opzione, una volta perfezionata, non è unilateralmente revocabile.

  • art. 11-quaterdecies, d.l. n. 203/2005

    La procedura di rivalutazione e l'imposta sostitutiva prevista da questa norma non consentono di trasferire al successivo acquirente a titolo gratuito l'obbligazione tributaria già perfezionata in capo al soggetto che ha esercitato l'opzione.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per individuare il regime delle plusvalenze e minusvalenze cui si collega la procedura di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come disposizione vigente che disciplina le plusvalenze rispetto alle quali opera la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni.

Massime di principio

  • La procedura di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni si perfeziona, ai fini fiscali, con la perizia di stima e con il versamento dell'imposta sostitutiva, oppure con il pagamento della sola prima rata se è stata scelta la rateizzazione; da quel momento l'opzione produce effetti definitivi e non revocabili unilateralmente.
  • Il successivo trasferimento, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni rivalutate non comporta la traslazione automatica dell'obbligazione tributaria residua in capo al donatario, se l'opzione agevolativa era già stata perfezionata dal donante.
  • Il diritto al rimborso delle somme versate in base a una rivalutazione precedente spetta solo al soggetto che si avvale della nuova rideterminazione dei valori di acquisto; manca il presupposto del rimborso in favore di chi non è più titolare dei beni al momento della nuova opzione.
  • Non può essere invocato un divieto di doppia imposizione per sostenere il rimborso in capo al donante quando la successiva rivalutazione sia stata effettuata da un diverso soggetto, perché il beneficio fiscale e il correlato rimborso operano in presenza di identità soggettiva tra chi ha versato e chi esercita la nuova opzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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