Cassazione Civile, Ordinanza n. 12931/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione: la Corte d'appello aveva dichiarato la risoluzione del rapporto per grave inadempimento del conduttore. In Cassazione il ricorso del conduttore era stato rigettato. La parte locatrice, costituitasi con controricorso, era risultata vittoriosa ma non aveva ottenuto la liquidazione delle spese perché il suo controricorso era stato dichiarato inammissibile per asserita tardività della notificazione. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduceva errore di fatto della precedente ordinanza della Corte, sostenendo che la notificazione del controricorso non era avvenuta il 17 ottobre 2019, come ritenuto dalla Corte, ma che la richiesta all'UNEP era stata presentata il 10 ottobre 2019, dunque entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale. Depositava a supporto il fascicolo di parte del precedente giudizio e la nota di deposito/iscrizione a ruolo, da cui emergerebbe la data del 10 ottobre 2019. Il controricorrente contestava l'ammissibilità del ricorso per revocazione e ribadiva la tardività della notifica, osservando che negli atti del precedente giudizio non risultava con certezza la data invocata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la questione sulla tempestività della notifica del controricorso era già stata oggetto di discussione nel precedente giudizio e quindi costituiva un punto controverso, sottratto al rimedio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha aggiunto, in via subordinata, che comunque non risultava offerta prova certa e non modificabile dell'effettivo contenuto originario del fascicolo di parte, essendo questo stato ritirato dal difensore e non potendo l'attestazione di deposito fare piena prova una volta venuta meno la disponibilità esclusiva della cancelleria. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di revocazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
disciplina il ricorso per revocazione delle decisioni della Cassazione; la Corte ne ribadisce l'applicazione solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, essenziale e decisivo, non riguardante un punto controverso del processo.
viene richiamato per spiegare il regime di trattazione camerale dopo la modifica normativa, in tema di revocazione ex art. 391-bis.
richiamato nel contraddittorio tra le parti con riferimento al deposito di documenti nel giudizio di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato indirettamente quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, e non può consistere in una rivalutazione del materiale processuale o in un errore di giudizio.
- Non è revocabile per errore di fatto la decisione che abbia statuito su un punto già controverso tra le parti o comunque divenuto oggetto di discussione processuale.
- La revocazione delle decisioni della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo se l'errore riguarda atti interni al giudizio di legittimità, è autonomo rispetto alla decisione di merito ed è decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata diversa.
- Quando un fascicolo di parte sia stato ritirato dalla parte dopo la definizione del giudizio, la sua attestazione di deposito non basta, da sola, a provare in modo incontrovertibile il contenuto originario del fascicolo stesso; occorrono elementi esterni, non disponibili alla parte interessata e già conoscibili dalla controparte e dalla Corte.
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