Cassazione Penale, Sentenza n. 10013/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare in relazione a pena residua per usura aggravata. Denunciava: 1) violazione di legge (art. 677 c.1 c.p.p.) per errata determinazione della competenza territoriale, sostenendo che, essendo stato notificato l'ordine di esecuzione mentre il detenuto si trovava nel carcere di Tolmezzo, la competenza fosse del Tribunale di sorveglianza di Udine; 2) violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., poiché l'ordinanza non avrebbe adeguatamente considerato che la giurisprudenza ammette la richiesta di misure alternative anche se il richiedente è detenuto per fatto diverso (custodia cautelare per altra causa), denunciando quindi carenza motivazionale e illegittima esclusione della possibilità di concessione della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la soluzione che determina la competenza in favore del Tribunale di sorveglianza nel cui distretto ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che ha dato inizio all'esecuzione del titolo detentivo (disciplina speciale richiamata dall'art. 656 c.p.p.), escludendo che la mera presenza del detenuto in altro istituto al momento della notifica sposti la competenza ai sensi dell'art. 677 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la presenza di una misura cautelare per diversa imputazione non preclude in astratto la concessione di misure alternative, ma può rilevare nel giudizio di merito; il Tribunale ha svolto una valutazione sostanziale, considerando la gravità e la tipologia del reato cautelare (associazione mafiosa finalizzata a rapine ed estorsioni aggravate) e ha legittimamente rigettato le istanze. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma generale sulla competenza territoriale per le istanze riguardanti detenuti; nel caso la Corte ha ritenuto che detta norma sia derogata dalla disciplina speciale relativa all'esecuzione (art. 656 c.p.p.) quando il titolo è sospeso e l'esecuzione è iniziata presso distinto Ufficio del P.M.
art. 656 c.p.p. (commi 5, 6, 9 e richiamo al comma 4-ter)
Disciplina speciale sull'esecuzione dei titoli detentivi brevi: stabilisce la competenza del Tribunale di sorveglianza in relazione al distretto dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha dato inizio all'esecuzione e regolamenta la sospensione dell'ordine di esecuzione; la Corte ha applicato questa norma come deroga all'art. 677 c.p.p.
Previsione relativa alle misure alternative e alla loro compatibilità con lo status del condannato; richiamata in relazione alla possibilità di richiedere misure alternative anche se il soggetto è detenuto per altra causa.
Norma collegata alle misure alternative; utilizzata nella doglianza sul fatto che la custodia cautelare per altra causa non dovrebbe di per sé impedire la concessione della misura alternativa.
Principio sul carattere motivato dei provvedimenti giudiziari; il ricorrente denunciava insufficiente motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato il merito e motivato la decisione.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La competenza territoriale per le richieste di misure alternative quando è pendente un ordine di esecuzione sospeso si determina in base alla disciplina di esecuzione (art. 656 c.p.p.): prevale il criterio del luogo dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha dato inizio all'esecuzione e non il luogo dell'istituto penitenziario ove il detenuto si trovi al momento della richiesta.
- La sottoposizione a custodia cautelare per fatti diversi da quelli della condanna non preclude in astratto la presentazione o la concessione di misure alternative, ma può comportare il differimento dell'esecuzione e rilevare nel giudizio di merito sulla concedibilità della misura.
- Il Tribunale deve valutare il merito dell'istanza e motivare la decisione: il semplice richiamo alla presenza di una misura cautelare non è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità; è necessario esaminare la tipologia e la gravità dei fatti pendenti per decidere sulla compatibilità della misura alternativa.
- Se si discute la competenza territoriale, è importante documentare tempestivamente il luogo e le modalità di notifica dell'ordine di esecuzione e l'ufficio del P.M. che ha dato inizio all'esecuzione, poiché la giurisprudenza afferma la specialità della disciplina esecutiva rispetto alla regola generale.
- In presenza di procedimenti pendenti per reati di particolare gravità (es. associazione mafiosa con finalità di rapina/estorsione) i tribunali possono ritenere incompatibile la concessione di misure alternative anche se formalmente ammissibili.
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