Cassazione Penale, Sentenza n. 9444/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata a Strini per la presunta partecipazione ad associazione "ndranghetistica" riconducibile al clan Megna. Il ricorso deduceva: 1) carenza di indici concreti e persistenti della sua appartenenza al sodalizio, e che le condotte riscontrate erano passive o episodiche (tra cui un diniego nel progetto "Casarossa"); 2) errata valorizzazione di intercettazioni e di elementi estranei al profilo personale del ricorrente; 3) valutazione indebita delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimo Colosimo, ritenute generiche e prive di riscontri esterni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione del Tribunale di Catanzaro. Il Collegio ha ritenuto sussistenti indici indiziari di "inserimento stabile" e "messa a disposizione" del ricorrente per la cosca: rapporti con emissari di Megna, partecipazione a incontri nella sede logistica (ristorante di Collecchio), conversazioni captate sulle dinamiche associative, viaggi a Crotone per ricevere direttive, informazione su acquisizioni e operazioni truffaldine, e contatti con soggetti implicati in operazioni di finanza clandestina. La Corte ha ritenuto attendibili, anche sul piano estrinseco, le dichiarazioni del collaboratore Colosimo e ha valutato come indiziante anche il tentativo non andato a buon fine (progetto "Casarossa"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; disposto l'adempimento di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sulla comunicazione degli esiti del procedimento e degli adempimenti di cancelleria; richiamata per gli adempimenti finali a carico della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità.
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
Norma sostanziale che disciplina l'associazione mafiosa: la decisione valuta l'esistenza di "stabile inserimento" e di una "messa a disposizione" del ricorrente per il conseguimento dei fini del sodalizio, criteri giurisprudenziali tipici per l'applicazione della misura cautelare in reati di tipo mafioso.
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021; Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020; Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013
Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui elementi come conoscenza dell'organigramma, partecipazione a riunioni nella sede del gruppo, partecipazione a incontri per l'inserimento di nuovi sodali e comportamenti convergenti possono costituire indizi idonei a dimostrare l'intraneità ad associazione mafiosa; tali precedenti sono stati utilizzati per legittimare la valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale.
Massime di principio
- Per le misure cautelari in reati di tipo mafioso la valutazione può fondarsi su un quadro indiziario complessivo: non è necessaria la prova di condotte penalmente consumate, ma elementi che dimostrino "stabile inserimento" e "messa a disposizione" del sodalizio.
- Elemento indiziante rilevante è la partecipazione a incontri ripetuti nella sede riconosciuta del gruppo, la conoscenza delle strutture e dei ruoli interni e la partecipazione a riunioni organizzative: ripetizione e contesto rafforzano l'affidamento indiziario.
- Le intercettazioni, i viaggi per ricevere direttive, i rapporti con emissari del capo cosca e la conoscenza di operazioni economico-affaristiche del clan possono integrare un quadro indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate se il giudice ne riscontra attendibilità intrinseca ed estrinseca, ossia coerenza interna e riscontri esterni anche parziali.
- Il mancato compimento o l'insuccesso di un progetto criminoso (es. acquisizione non finalizzata) non esclude la rilevanza indiziaria: il solo coinvolgimento progettuale può attestare la messa a disposizione al sodalizio.
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è necessario censurare specificamente vizi di diritto o gravi errori di motivazione: argomentazioni generiche o non puntuali rischiano di determinare l'inammissibilità del ricorso.
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