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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9444/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata a Strini per la presunta partecipazione ad associazione "ndranghetistica" riconducibile al clan Megna. Il ricorso deduceva: 1) carenza di indici concreti e persistenti della sua appartenenza al sodalizio, e che le condotte riscontrate erano passive o episodiche (tra cui un diniego nel progetto "Casarossa"); 2) errata valorizzazione di intercettazioni e di elementi estranei al profilo personale del ricorrente; 3) valutazione indebita delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Massimo Colosimo, ritenute generiche e prive di riscontri esterni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione del Tribunale di Catanzaro. Il Collegio ha ritenuto sussistenti indici indiziari di "inserimento stabile" e "messa a disposizione" del ricorrente per la cosca: rapporti con emissari di Megna, partecipazione a incontri nella sede logistica (ristorante di Collecchio), conversazioni captate sulle dinamiche associative, viaggi a Crotone per ricevere direttive, informazione su acquisizioni e operazioni truffaldine, e contatti con soggetti implicati in operazioni di finanza clandestina. La Corte ha ritenuto attendibili, anche sul piano estrinseco, le dichiarazioni del collaboratore Colosimo e ha valutato come indiziante anche il tentativo non andato a buon fine (progetto "Casarossa"). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; disposto l'adempimento di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla comunicazione degli esiti del procedimento e degli adempimenti di cancelleria; richiamata per gli adempimenti finali a carico della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione mafiosa: la decisione valuta l'esistenza di "stabile inserimento" e di una "messa a disposizione" del ricorrente per il conseguimento dei fini del sodalizio, criteri giurisprudenziali tipici per l'applicazione della misura cautelare in reati di tipo mafioso.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021; Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020; Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013

    Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui elementi come conoscenza dell'organigramma, partecipazione a riunioni nella sede del gruppo, partecipazione a incontri per l'inserimento di nuovi sodali e comportamenti convergenti possono costituire indizi idonei a dimostrare l'intraneità ad associazione mafiosa; tali precedenti sono stati utilizzati per legittimare la valutazione indiziaria compiuta dal Tribunale.

Massime di principio

  • Per le misure cautelari in reati di tipo mafioso la valutazione può fondarsi su un quadro indiziario complessivo: non è necessaria la prova di condotte penalmente consumate, ma elementi che dimostrino "stabile inserimento" e "messa a disposizione" del sodalizio.
  • Elemento indiziante rilevante è la partecipazione a incontri ripetuti nella sede riconosciuta del gruppo, la conoscenza delle strutture e dei ruoli interni e la partecipazione a riunioni organizzative: ripetizione e contesto rafforzano l'affidamento indiziario.
  • Le intercettazioni, i viaggi per ricevere direttive, i rapporti con emissari del capo cosca e la conoscenza di operazioni economico-affaristiche del clan possono integrare un quadro indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate se il giudice ne riscontra attendibilità intrinseca ed estrinseca, ossia coerenza interna e riscontri esterni anche parziali.
  • Il mancato compimento o l'insuccesso di un progetto criminoso (es. acquisizione non finalizzata) non esclude la rilevanza indiziaria: il solo coinvolgimento progettuale può attestare la messa a disposizione al sodalizio.
  • In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è necessario censurare specificamente vizi di diritto o gravi errori di motivazione: argomentazioni generiche o non puntuali rischiano di determinare l'inammissibilità del ricorso.

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